Cassazione Penale, Sentenza n. 26283/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza dell'11/09/2023 della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto Francesco Canella responsabile del reato previsto dall'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen., in danno di Alessandro Camillo, per fatti del 4 aprile 2017
La decisione
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Tuttavia, nel corso del procedimento la difesa ha trasmesso certificazione del decesso di Canella (30/01/2024). Per effetto della morte dell'imputato il reato si è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da parte della Corte di Cassazione (deciso il 4 giugno 2024). La Corte non ha quindi esaminato il merito del ricorso, essendo sopravvenuta l'estinzione del reato
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
art. 590, commi 1 e 2 cod. pen.
La sentenza di merito aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato indicato; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito del riconoscimento di responsabilità, dato che il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza penale definitivamente impugnata
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata; la Corte non decide nel merito dopo l'accertamento della sopravvenuta estinzione
- Se la certificazione della morte viene depositata nel corso del giudizio di legittimità, il giudice di cassazione dichiara l'estinzione e non esamina i motivi di ricorso sostanziali
- La parte difensiva deve tempestivamente comunicare e documentare il decesso all'autorità procedente per far valere l'estinzione; la mancata comunicazione potrebbe comportare attività inutili ma non elimina l'effetto estintivo una volta accertato
- L'estinzione del reato per morte riguarda l'azione penale: eventuali profili civili (es. azione risarcitoria privata) seguono regole diverse e possono sopravvivere nei confronti dell'eredità o dei soggetti previsti dalla legge
- L'estinzione del reato non comporta un accertamento sulla fondatezza delle accuse: l'annullamento avviene per effetto dell'intervenuta estinzione e non per revisione del giudizio di merito
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