Cassazione Civile, Ordinanza n. 29600/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2009 da una avvocata iscritta d'ufficio. I giudici di merito avevano ritenuto prescritta la pretesa contributiva dell'ente previdenziale, ritenendo che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 e che non operasse la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. invocata dall'ente per l'omessa/inesatta compilazione della dichiarazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c., in relazione alla disciplina dei versamenti contributivi collegati alla dichiarazione dei redditi e al differimento dei termini previsto per i soggetti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore, sostenendo che il termine di pagamento non dovesse essere individuato nel 16 giugno 2010 ma nel 6 luglio 2010, con conseguente mancata maturazione della prescrizione alla data in cui la richiesta di pagamento era stata ricevuta dalla professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del termine effettivo di scadenza del pagamento contributivo.
art. 2941, n. 8, c.c.
La Corte territoriale aveva escluso la sospensione della prescrizione per l'omessa compilazione del quadro RR, ritenendo non provata la dolosa occultazione del debito previdenziale.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti ivi indicati.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Richiamato quale disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
art. 1, comma 1, lett. a) e b)
Per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi scadenti al 16 giugno 2010 erano differiti al 6 luglio 2010 senza maggiorazione, oppure dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Veicolo della censura per violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato alla motivazione di precedenti decisioni analoghe.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, non da un termine astratto o dalla data della dichiarazione fiscale.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei tributi e dei contributi ad essi collegati, il dies a quo della prescrizione contributiva coincide con il termine prorogato, se la disciplina rinvia ai medesimi termini di pagamento.
- Il differimento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore opera in base al dato oggettivo dell'attività svolta e non richiede che il soggetto sia concretamente assoggettato al relativo regime fiscale.
- Il giudice, nel decidere sulla decorrenza della prescrizione, non è vincolato alle sole allegazioni di parte e deve applicare la disciplina normativa pertinente al rapporto dedotto in giudizio.
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