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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14381/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di vendita di capi contraffatti (art. 474 e 648 c.p.), articolando quattro motivi: 1) mancata motivazione sul rifiuto della rinnovazione istruttoria per una perizia tecnica ritenuta decisiva per accertare la contraffazione; 2) mancata motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza degli elementi del reato ex art. 474 c.p. e la finalità di vendita della merce; 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con diniego del beneficio sulla base di affermazioni apodittiche (presunto inserimento in contesto delinquenziale e unica precedente penale valutata come abitualità ostativa); 4) vizio di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., nonostante la scarsa consistenza economica dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi, secondo e quarto motivo generici e non fondati nella loro critica, ritenendo adeguata la motivazione di merito sull'esclusione della rinnovazione istruttoria (sufficienza del controllo dell'ufficiale di polizia giudiziaria e del parere tecnico acquisito) e sulla sussistenza del reato ex art. 474 c.p. (fattispecie di pericolo: basta l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione). Ha inoltre confermato che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 è assorbita quando sia già applicata l'attenuante specifica ex art. 648, comma 4. Invece ha accolto il terzo motivo relativo al diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p., perché la motivazione della corte territoriale era apodittica quanto all'inserimento in un contesto delinquenziale e alla 'progressione criminosa' basata su un unico precedente; la giurisprudenza di legittimità richiede la presenza di almeno altri due reati della stessa indole per ritenere l'abitualità ostativa. Perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sull'art. 131-bis e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame su quel punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La normativa sulla contraffazione è intesa come fattispecie di pericolo contro la fede pubblica: per la sua integrazione è sufficiente l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione circa origine e provenienza del prodotto.

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento alla ricettazione e alla fattispecie attenuata; la valutazione della particolare tenuità può assorbire altre attenuanti basate sul medesimo elemento favorevole.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il beneficio di non punibilità per particolare tenuità può essere escluso per comportamento abituale: secondo la Corte, l'abitualità ostativa sussiste quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole; una sola precedente specifica non basta a fondare tale esclusione.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: non è cumulabile con l'attenuante speciale prevista per la stessa fattispecie (va assorbita se lo stesso elemento è già valutato nell'attenuante speciale).

  • Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693

    Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio di non cumulabilità delle attenuanti quando basate sul medesimo elemento favorevole.

  • Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175-02

    Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175-02

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di art. 131-bis: definisce parametri per valutare l'abitualità ostativa, richiedendo la commissione di almeno altri due reati della stessa indole.

Massime di principio

  • La mera richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia può essere respinta se il giudice ritiene affidabili le valutazioni tecniche già acquisite (es. parere dell'organo investigativo e testimonianza dell'ufficiale di PG) e se la decisione è adeguatamente motivata.
  • Nel reato di contraffazione (art. 474 c.p.) non è necessario dimostrare un danno concreto: è sufficiente provare l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione sull'origine del prodotto.
  • Il diniego del beneficio di non punibilità per 'particolare tenuità' richiede motivazione specifica: l'affermazione di inserimento in un 'contesto delinquenziale' o di progressione criminosa deve essere supportata da elementi concreti; non può basarsi su affermazioni apodittiche.
  • Per ritenere l'abitualità ostativa ai fini dell'art. 131-bis è generalmente necessario che l'autore abbia commesso almeno due ulteriori reati della stessa indole; un singolo precedente specifico, di per sé, non è sufficiente a escludere il beneficio.
  • Le attenuanti non sono sempre cumulabili: quando un elemento favorevole è già valutato in una attenuante speciale, non può essere nuovamente riconosciuto in altra attenuante che si fonda sul medesimo elemento.
  • In casi di annullamento parziale per vizi di motivazione su questioni specifiche (es. art. 131-bis), la corte di rinvio dovrà esaminare nuovamente solo il profilo indicato dalla Cassazione, motivando puntualmente sulla sussistenza o meno degli elementi ostativi.

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