Ordinanza n. 12994/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, in sede di rinvio, con decreto depositato in data 29/3/2017 (Cron. 3153/2017, R.G. 52018/2016)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’appello di Roma in materia di equa riparazione, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da equa riparazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso una fase di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva provveduto al pagamento delle somme riconosciute con decreto della Corte d’appello di Roma, nonostante la sentenza del TAR n. 2916 del 2021 avesse accolto l’ottemperanza, assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni e nominato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta con un ulteriore termine di novanta giorni. Ha chiesto l’adozione delle misure sostitutive necessarie al pagamento, la condanna del Ministero per responsabilità aggravata, la liquidazione delle spese e la trasmissione degli atti alle procure contabile e penale per le eventuali responsabilità derivanti dall’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la sospensione biennale delle nuove azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001 non impedisse la decisione sul reclamo, poiché il giudizio di ottemperanza era già definito e il commissario ad acta si era già insediato. Ha quindi revocato la precedente nomina del commissario, individuato nel responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, e lo ha sostituito con un funzionario del Ministero della Giustizia da individuarsi dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, incaricato di eseguire il giudicato entro novanta giorni. Le ulteriori richieste sono state respinte: non sono stati ravvisati i presupposti per la responsabilità aggravata, anche perché la condotta processuale dell’amministrazione non è stata ritenuta temeraria; inoltre, i ritardi sono stati ricondotti al rilevante numero di richieste di pagamento per equo indennizzo e non a colpevole negligenza omissiva. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare, su reclamo, le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato; la competenza a decidere il reclamo permane quando il giudizio di ottemperanza sia già definito e il commissario ad acta sia già stato insediato.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione non è stata ritenuta applicabile in modo da sospendere la decisione sul reclamo relativo a un giudizio di ottemperanza già definito, con commissario ad acta già insediato.
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
Nel testo novellato, disciplina le modalità di pagamento degli importi dovuti a titolo di equa riparazione e costituisce il riferimento per la nuova individuazione del commissario ad acta.
art. 1, comma 817, l. 30 dicembre 2024, n. 207
Ha modificato l’art. 5-sexies della l. n. 89/2001, introducendo anche la disciplina temporanea richiamata dal giudice e le nuove modalità organizzative di pagamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la richiesta di condanna d’ufficio per responsabilità aggravata; la richiesta non è stata accolta.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della richiesta di responsabilità aggravata; non sono stati ravvisati i relativi presupposti.
art. 328, comma 1, c.p.
Richiamato dal ricorrente per sollecitare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica; il TAR non ha disposto tale trasmissione.
art. 650 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibile inosservanza dei provvedimenti dell’autorità; il TAR non ha disposto la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che sospende le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti da equa riparazione non impedisce al giudice di decidere un reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. quando il giudizio di ottemperanza sia già stato definito e il commissario ad acta sia già stato insediato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare la precedente nomina del commissario ad acta e sostituirlo con un diverso funzionario dell’amministrazione, individuato secondo le modalità organizzative sopravvenute previste dalla legge, per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.
- La mancata esecuzione tempestiva di un giudicato di pagamento non integra automaticamente una condotta temeraria o una colpevole negligenza idonea a fondare la responsabilità aggravata, quando i ritardi siano ricondotti, sulla base degli elementi disponibili, all’enorme numero di richieste amministrative da evadere.
- La mancata resistenza dell’amministrazione nella fase di reclamo può giustificare la compensazione delle spese, secondo la valutazione discrezionale del giudice.
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