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Sentenza

Sentenza n. 2838/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2311/2024 pubblicata in data 08.05.2024

Giustizia amministrativa202504015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato la messa a disposizione della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2311/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di 500 euro. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita e ha prodotto la documentazione giustificativa. La domanda era stata inizialmente proposta anche per il pagamento delle spese di lite, ma la ricorrente vi ha rinunciato, poiché tali spese erano state liquidate in favore del difensore antistatario e non spettavano direttamente a lei.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta esecuzione della sentenza, con la messa a disposizione della carta docente per l'importo di 500 euro, avesse integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La compensazione è stata giustificata anche dalla condotta processuale della ricorrente, che aveva proposto originariamente la domanda relativa al pagamento delle spese di lite, poi oggetto di rinuncia, sebbene tali spese fossero state liquidate in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e la parte ricorrente dichiara di essere stata soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La domanda relativa a spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario non spetta direttamente alla parte rappresentata; la proposizione erronea di tale domanda, seguita da rinuncia, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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