Ordinanza n. 3304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda cautelare contro la disciplina ministeriale sull'inserimento nella prima fascia delle GPS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e l'adozione di misure cautelari che consentissero il loro inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028. La contestazione riguarda la previsione contenuta nel decreto ministeriale impugnato, che differenzia il termine per l'inserimento nella prima fascia delle GPS a seconda che il titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito in Italia oppure all'estero. Il TAR aveva ritenuto non equiparabile, ai fini cautelari, la posizione dei candidati con titolo estero rispetto a quella dei candidati con titolo conseguito in Italia entro il 30 giugno 2026. Gli appellanti hanno quindi dedotto l'illegittimità della differenziazione e chiesto la tutela cautelare per l'inserimento con riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha escluso prima facie l'illegittimità della previsione ministeriale che introduce un termine differenziato per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione all'origine italiana o estera del titolo di specializzazione. La differenziazione è stata ritenuta ragionevole e compatibile con la normativa dell'Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, poiché, in assenza di un sistema armonizzato di formazione, il titolo conseguito in Italia è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero necessita di una procedura ulteriore di riconoscimento. Tale procedura è stata considerata funzionale anche a garantire l'idoneità dei professionisti destinati a operare con soggetti particolarmente fragili. Non sono state adottate misure cautelari per l'inserimento con riserva. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Direttiva 2005/36/CE
La disciplina differenziata tra titoli italiani e titoli esteri è stata ritenuta, in sede cautelare, compatibile con la normativa UE sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- In assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell'Unione europea, è ragionevole distinguere, ai fini dell'accesso a una graduatoria pubblica, tra titoli conseguiti nello Stato e titoli conseguiti all'estero, quando questi ultimi necessitino di una procedura ulteriore di riconoscimento.
- La previsione di un termine differenziato per l'inserimento in una graduatoria pubblica, collegato alla necessità di riconoscere previamente un titolo professionale estero, non è prima facie incompatibile con la libera circolazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinati dal diritto dell'Unione europea.
- La procedura di riconoscimento dei titoli professionali esteri può essere giustificata dall'esigenza di verificare l'idoneità delle figure professionali destinate a operare con soggetti particolarmente fragili.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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