Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere; ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione in conformità alla richiesta congiunta delle parti costituite; ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e dell'annotazione delle sentenze di primo e secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia originava da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni in relazione a opere edilizie eseguite da più società e da un terzo soggetto in violazione delle distanze legali rispetto al suo immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti in solido alla demolizione o all'arretramento delle opere e al risarcimento, con regresso interno a favore di uno dei convenuti verso la società costruttrice. La Corte d'appello, a seguito dell'appello principale delle società e dell'appello incidentale della proprietaria, aveva ulteriormente disposto la demolizione della sopraelevazione e l'arretramento della costruzione. Le società proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione le parti costituite chiedevano congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta composizione bonaria della lite e di far cadere le pronunce di merito; in prossimità dell'adunanza camerale ribadivano tale istanza. La Corte, rilevata la conciliazione sopravvenuta, dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse.

Norme richiamate

  • art. 2668 c.c.

    La cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo per rinuncia all'azione sono trattate in modo sostanzialmente assimilabile ai fini dell'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché manca una valutazione sulla fondatezza originaria dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    La norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è richiamata come base della disciplina, ma non opera nel caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene una composizione bonaria della controversia e le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce di merito non passate in giudicato, rendendo irrilevante la verifica della fondatezza del ricorso ai fini della decisione sul merito dell'impugnazione.
  • Nei casi di estinzione del processo per rinuncia o di cessazione della materia del contendere, il giudice può ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trattandosi di esiti assimilabili sul piano degli effetti trascrittivi.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta perdita di interesse per cessazione della materia del contendere e non da una ordinaria valutazione di inammissibilità o dal rigetto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.