Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere; ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione in conformità alla richiesta congiunta delle parti costituite; ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e dell'annotazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni in relazione a opere edilizie eseguite da più società e da un terzo soggetto in violazione delle distanze legali rispetto al suo immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti in solido alla demolizione o all'arretramento delle opere e al risarcimento, con regresso interno a favore di uno dei convenuti verso la società costruttrice. La Corte d'appello, a seguito dell'appello principale delle società e dell'appello incidentale della proprietaria, aveva ulteriormente disposto la demolizione della sopraelevazione e l'arretramento della costruzione. Le società proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione le parti costituite chiedevano congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta composizione bonaria della lite e di far cadere le pronunce di merito; in prossimità dell'adunanza camerale ribadivano tale istanza. La Corte, rilevata la conciliazione sopravvenuta, dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse.
Norme richiamate
art. 2668 c.c.
La cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo per rinuncia all'azione sono trattate in modo sostanzialmente assimilabile ai fini dell'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché manca una valutazione sulla fondatezza originaria dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
La norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è richiamata come base della disciplina, ma non opera nel caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene una composizione bonaria della controversia e le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce di merito non passate in giudicato, rendendo irrilevante la verifica della fondatezza del ricorso ai fini della decisione sul merito dell'impugnazione.
- Nei casi di estinzione del processo per rinuncia o di cessazione della materia del contendere, il giudice può ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trattandosi di esiti assimilabili sul piano degli effetti trascrittivi.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta perdita di interesse per cessazione della materia del contendere e non da una ordinaria valutazione di inammissibilità o dal rigetto nel merito.
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