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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15573 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.P. ha impugnato tre intimazioni di pagamento relative a sanzioni amministrative, spese di giustizia e imposte dirette con contributo sanitario nazionale, sostenendo che le cartelle esattoriali presupposte non fossero state validamente notificate. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull'eccezione di nullità della notificazione e, dall'altro, la violazione dell'art. 140 c.p.c., contestando la mancata prova della spedizione e ricezione dell'avviso informativo relativo al deposito delle cartelle presso la casa comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale si fosse pronunciata, anche implicitamente ma in modo sufficiente, sulla regolarità delle notificazioni, escludendo quindi l'omessa pronuncia. Ha inoltre accertato che la documentazione prodotta da Equitalia comprendeva la raccomandata informativa con ricevuta di ritorno, spedita il 14 gennaio 2003 e ritirata dal contribuente il 15 gennaio 2003, elemento idoneo a dimostrare il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. R.P. è stato condannato a rimborsare a Equitalia Cerit S.p.A. 18.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. La Corte ha inoltre rilevato che la questione di giurisdizione relativa alle spese di giustizia non era più deducibile, essendosi formato il giudicato implicito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque deciso, anche attraverso la motivazione sulla regolarità della notificazione, la questione sollevata dalla parte.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione può perfezionarsi mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di una raccomandata informativa. La prova della spedizione e della ricezione della raccomandata dimostra il regolare completamento della procedura.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Le violazioni di legge e i vizi processuali denunciati in cassazione devono risultare effettivamente sussistenti; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione della documentazione compiuta dal giudice di merito.

  • Art. 140 c.p.c. – procedura di notificazione per irreperibilità relativa

    Un modulo prestampato, da solo, potrebbe non essere sufficiente a provare l'adempimento, ma la presenza della raccomandata informativa e della relativa ricevuta di ritorno costituisce prova concreta della comunicazione dell'avvenuto deposito.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte.

Massime di principio

  • Quando un contribuente contesta un'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la cartella presupposta, l'agente della riscossione può superare la contestazione producendo le relate di notifica e la documentazione completa della procedura notificatoria.
  • Per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è particolarmente rilevante la prova della spedizione della raccomandata informativa e, ove disponibile, della sua ricezione o del regolare compimento delle formalità postali.
  • La contestazione della notifica deve indicare specificamente quale adempimento sarebbe mancato; la mera contestazione generica o il semplice riferimento a un modulo prestampato non sono sufficienti se la documentazione dimostra l'invio e la ricezione dell'avviso.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina il tema della validità della notificazione e lo risolve in senso contrario alla parte, anche se non replica analiticamente a ogni argomento difensivo.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della documentazione notificatoria già valutata dal giudice d'appello, salvo errori giuridici o vizi processuali rilevanti adeguatamente dedotti.
  • La parte che perde il giudizio può essere condannata a sostenere spese processuali significative, oltre agli importi oggetto della riscossione.

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