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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/958

Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce requisiti armonizzati per la redazione, la presentazione e la diffusione delle raccomandazioni di investimento, al fine di garantirne correttezza, chiarezza e non fuorviabilità. Impone inoltre obblighi specifici di disclosure su identità, basi di valutazione, fonti, interessi e conflitti di interesse, con disciplina più rigorosa per operatori del settore finanziario ed esperti. Prevede regole particolari per la diffusione di raccomandazioni di terzi, di sintesi/estratti e di raccomandazioni modificate sostanzialmente.

Norme tecniche UE sulla corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e sulla comunicazione di interessi e conflitti di interesse.

Ambito di applicazione

Si applica a chiunque produca o diffonda raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che consigliano una strategia di investimento, con regole generali per tutti i soggetti e regole rafforzate per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, persone che producono raccomandazioni come attività principale, persone fisiche che operano per tali soggetti e gli "esperti" ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014. Riguarda la produzione e la diffusione di raccomandazioni su strumenti finanziari ed emittenti, anche quando le raccomandazioni sono diffuse oralmente o tramite conferenze, interviste radiofoniche, televisive o via Internet. È applicabile in tutti gli Stati membri e nel SEE; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 3 luglio 2016.

Norme tecniche sulla presentazione delle raccomandazioni di investimento e sulla disclosure di interessi e conflitti di interesse

Il regolamento delegato (UE) 2016/958 integra il regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, fissando regole tecniche uniformi per la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e per la trasparenza degli interessi e dei conflitti di interesse. La finalità è garantire che le raccomandazioni siano formulate in modo corretto, chiaro, preciso e non fuorviante, a tutela dell’integrità del mercato e degli investitori.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole si applicano a chiunque produca o diffonda raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che consigliano una strategia di investimento. Il regolamento prevede obblighi generali per tutti i soggetti e obblighi rafforzati per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, persone fisiche che operano per tali soggetti e per gli "esperti" definiti all’articolo 1.

Sono ricomprese anche le ipotesi in cui la raccomandazione sia diffusa con forme non scritte, come riunioni, conferenze, interviste radiofoniche, televisive o via Internet. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; ai sensi dell’articolo 11, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 3 luglio 2016.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, l’"esperto" è la persona che propone ripetutamente decisioni di investimento relative a strumenti finanziari e che si presenta, o è ragionevolmente percepita, come dotata di competenza o esperienza finanziaria. Il concetto di "gruppo" rinvia alla definizione contenuta nella direttiva 2013/34/UE.

Identificazione del produttore della raccomandazione

Ogni raccomandazione deve indicare in modo chiaro e visibile l’identità del soggetto che la produce e delle altre persone responsabili della sua redazione. Devono essere indicati il nome e la professione di tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla produzione, nonché l’eventuale persona giuridica per la quale esse agiscono in base a contratto o ad altro rapporto.

Se il produttore è un’impresa di investimento, un ente creditizio o una persona che lavora per tali soggetti, deve essere indicata anche l’autorità competente. Se, invece, il produttore non rientra in questa categoria ma è soggetto a norme di autoregolamentazione o a un codice deontologico, deve essere richiamato il codice o le norme applicabili.

Requisiti di correttezza e chiarezza della presentazione

L’articolo 3 impone che la raccomandazione distingua chiaramente i fatti dalle opinioni, dalle stime e dalle interpretazioni. Devono essere rese visibili le fonti sostanziali, e le fonti dubbie devono essere segnalate come tali. Le proiezioni, le previsioni e i target price vanno indicati come tali, con le principali ipotesi utilizzate per formularli.

Va inoltre indicata in modo chiaro e visibile la data e l’ora di ultimazione della raccomandazione. Se la divulgazione di alcune informazioni sarebbe sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, il produttore può limitarsi a indicare dove tali informazioni siano accessibili direttamente, agevolmente e gratuitamente. Su richiesta dell’autorità competente, il produttore deve motivare la raccomandazione.

Obblighi aggiuntivi per soggetti qualificati ed esperti

Per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, soggetti che producono raccomandazioni come attività principale, persone fisiche che vi lavorano e esperti, il regolamento richiede disclosure ulteriori.

In particolare, devono essere indicati: eventuali modifiche successive di raccomandazioni già comunicate all’emittente; una sintesi delle basi valutative e della metodologia utilizzata, con le relative modifiche; il luogo in cui sono accessibili informazioni dettagliate, se non si è fatto uso di un modello proprio; oppure, se si è usato un modello proprio, il luogo in cui reperire informazioni sostanziali sul modello.

Devono inoltre essere chiariti il significato delle raccomandazioni formulate, l’orizzonte temporale dell’investimento, gli eventuali rischi pertinenti e l’analisi di sensibilità delle ipotesi; va indicata la frequenza prevista di aggiornamento, nonché data e ora dei prezzi degli strumenti finanziari menzionati. Se la raccomandazione differisce da quelle emesse negli ultimi 12 mesi sullo stesso strumento o emittente, devono essere spiegate le modifiche e indicata la data della raccomandazione precedente. Va anche fornito un elenco delle raccomandazioni diffuse nei 12 mesi precedenti, con indicazione di data, autori, target price, prezzo di mercato, direzione e durata dell’obiettivo o della raccomandazione.

Comunicazione di interessi e conflitti di interesse

L’articolo 5 impone la disclosure di qualsiasi rapporto o circostanza che possa ragionevolmente compromettere la correttezza della raccomandazione, inclusi interessi o conflitti di interesse del produttore e dei soggetti che hanno partecipato alla sua elaborazione. Se il produttore è una persona giuridica, devono essere considerati anche gli interessi o conflitti delle persone appartenenti allo stesso gruppo che siano conosciuti, o ragionevolmente conoscibili, da chi ha partecipato alla produzione o abbia avuto accesso alla raccomandazione prima del completamento. Se il produttore è una persona fisica, la disclosure si estende alle persone strettamente collegate.

Informazioni ulteriori su posizioni e rapporti con l’emittente

Per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi e esperti, l’articolo 6 impone ulteriori informazioni sui rapporti con l’emittente destinatario della raccomandazione.

Devono essere dichiarate le posizioni nette corte o lunghe superiori allo 0,5 % del capitale azionario totale emesso, calcolate secondo il regolamento (UE) n. 236/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 918/2012; la partecipazione dell’emittente superiore al 5 % del capitale del produttore; l’eventuale ruolo di market maker o fornitore di liquidità; l’eventuale funzione di capofila o capofila associato in un’offerta pubblica nei 12 mesi precedenti; e gli accordi con l’emittente per servizi di impresa di investimento o per la produzione della raccomandazione, nei limiti in cui non ne derivi la divulgazione di informazioni commerciali riservate.

Quando il produttore è un’impresa di investimento o un ente creditizio, o soggetti che vi lavorano, deve inoltre descrivere le misure organizzative e amministrative interne e le barriere informative adottate per prevenire conflitti di interesse; dichiarare se la remunerazione dei partecipanti alla produzione dipende da operazioni o commissioni di negoziazione; e, se pertinente, indicare prezzo e data di acquisizione delle azioni ricevute o acquistate prima dell’offerta pubblica.

Lo stesso articolo impone una pubblicazione trimestrale della percentuale di raccomandazioni emesse nei 12 mesi precedenti nelle categorie "acquistare", "mantenere" e "vendere" (o equivalenti), nonché della percentuale di emittenti corrispondenti ai quali il soggetto ha prestato nei 12 mesi precedenti servizi sostanziali di impresa di investimento.

Diffusione delle raccomandazioni prodotte dal soggetto stesso

Chi diffonde una propria raccomandazione deve inserire anche la data e l’ora della prima diffusione, così da consentire al destinatario di collocare temporalmente l’informazione e valutarne la rilevanza.

Diffusione di raccomandazioni di terzi

Quando la raccomandazione è prodotta da un terzo, il soggetto che la diffonde deve indicare chiaramente la propria identità, eventuali rapporti o circostanze che possano compromettere la correttezza della presentazione e la data e l’ora della prima diffusione. Se il diffusore è un’impresa di investimento, un ente creditizio o un soggetto che vi opera, deve indicare anche l’autorità competente e i propri interessi o conflitti di interesse, salvo che agisca come semplice canale di diffusione all’interno dello stesso gruppo senza discrezionalità sulla scelta della raccomandazione.

Sintesi, estratti e modifiche sostanziali

Se viene diffusa una sintesi o un estratto di una raccomandazione di terzi, il testo deve essere chiaro, univoco e deve indicare espressamente che si tratta di una sintesi o di un estratto; deve inoltre identificare con chiarezza la raccomandazione originaria. Le informazioni sul produttore originario, previste dagli articoli da 2 a 6, devono essere rese disponibili direttamente nella sintesi/estratto oppure mediante rinvio a un luogo di accesso gratuito.

Se la raccomandazione di terzi è modificata sostanzialmente, la modifica deve essere indicata in modo chiaro e circostanziato. In tal caso, gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 2 a 5 si applicano limitatamente alla modifica sostanziale, mentre deve comunque essere fornito un rinvio alle informazioni sul produttore originario di cui agli articoli da 2 a 6.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016, in parallelo con il regolamento (UE) n. 596/2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni

Definisce "esperto" la persona che propone ripetutamente decisioni di investimento su strumenti finanziari e si presenta, o è ragionevolmente percepita, come dotata di competenza o esperienza finanziaria. Definisce "gruppo" secondo la direttiva 2013/34/UE.

Identità dei soggetti che producono raccomandazioni

Ogni raccomandazione deve indicare in modo chiaro e visibile l’identità del produttore e delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla produzione. Se il produttore è un’impresa di investimento, un ente creditizio o una persona che vi lavora, deve essere indicata anche l’autorità competente; se soggetto ad autoregolamentazione o codice deontologico, va richiamato il relativo codice o le norme applicabili.

Correttezza, chiarezza e completezza della presentazione

La raccomandazione deve distinguere chiaramente fatti, interpretazioni, stime e opinioni; indicare in modo chiaro le fonti sostanziali e la loro attendibilità; evidenziare proiezioni, previsioni e obiettivi di prezzo con le ipotesi sottostanti; riportare data e ora di ultimazione. Se alcuni dati non sono proporzionati rispetto a lunghezza o forma, deve essere indicato dove accedere gratuitamente alle informazioni. Su richiesta dell’autorità competente, il produttore deve motivare la raccomandazione.

Obblighi aggiuntivi per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi ed esperti

Devono essere indicati, se del caso, la modifica successiva di una raccomandazione già comunicata all’emittente, la sintesi delle basi valutative e metodologiche, l’eventuale uso o meno di un modello proprio e il luogo in cui reperire le informazioni rilevanti, il significato delle raccomandazioni e l’orizzonte temporale, i rischi pertinenti e l’analisi di sensibilità, la frequenza prevista di aggiornamento, data e ora dei prezzi menzionati, le differenze rispetto alle raccomandazioni precedenti emesse nei 12 mesi precedenti e un elenco delle raccomandazioni diffuse nei 12 mesi precedenti con dati essenziali (data, autori, target price, prezzo di mercato, direzione e validità).

Comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse

Devono essere comunicati tutti i rapporti o circostanze che possono ragionevolmente compromettere la correttezza della raccomandazione, inclusi interessi o conflitti del produttore, dei collaboratori e, se il produttore è una persona giuridica, anche quelli delle persone del gruppo note o ragionevolmente conoscibili; se il produttore è una persona fisica, anche quelli delle persone strettamente collegate.

Disclosure rafforzata per imprese di investimento, enti creditizi ed esperti

Devono essere comunicati: posizioni nette corte o lunghe superiori allo 0,5 % del capitale azionario dell’emittente, partecipazioni superiori al 5 % detenute dall’emittente nel capitale del produttore, ruoli di market maker o liquidity provider, ruoli di capofila o capofila associato negli ultimi 12 mesi, accordi di servizi di investimento con l’emittente e accordi relativi alla produzione della raccomandazione. Le imprese di investimento e gli enti creditizi devono inoltre descrivere presidi organizzativi e barriere informative, dichiarare se la remunerazione è collegata a operazioni o commissioni di negoziazione e indicare, se pertinenti, prezzo e data di acquisizione di azioni ricevute o acquistate prima dell’offerta pubblica. Devono pubblicare trimestralmente le percentuali delle raccomandazioni buy/hold/sell degli ultimi 12 mesi e la quota di emittenti corrispondenti a cui hanno fornito servizi sostanziali di investimento.

Diffusione della propria raccomandazione

Chi diffonde una propria raccomandazione deve includere la data e l’ora della prima diffusione.

Diffusione di raccomandazioni prodotte da terzi

Chi diffonde raccomandazioni di terzi deve indicare chiaramente la propria identità, i rapporti o conflitti rilevanti e la data e l’ora della prima diffusione. Se è un’impresa di investimento o un ente creditizio, deve indicare anche l’autorità competente e i propri interessi/conflitti ai sensi degli articoli 5 e 6, salvo che agisca come mero canale interno al gruppo senza discrezionalità nella scelta della raccomandazione.

Sintesi, estratti e modifiche sostanziali

Le sintesi o gli estratti di raccomandazioni di terzi devono essere chiari, univoci e identificare la raccomandazione originaria; devono inoltre rendere disponibili le informazioni sul produttore originario o mediante inserimento diretto o tramite rinvio a un luogo gratuito di accesso. Se la raccomandazione di terzi è modificata sostanzialmente, la modifica deve essere indicata chiaramente e in modo circostanziato; gli obblighi informativi si applicano limitatamente alla modifica, con rinvio alle informazioni sul produttore originario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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