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Sentenza

Sentenza del 05/12/2025 n. 253 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A. DEI F. ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo n. 720 del 22 dicembre 2023, relativo alla TOSAP 2018 per occupazioni di soprassuolo comunale attribuite ai viadotti autostradali. L’importo richiesto era di € 124.114, ridotto a € 85.597 in caso di pagamento entro 60 giorni. La ricorrente ha pagato l’importo ridotto il 14 febbraio 2024, dichiarando di farlo con riserva e senza acquiescenza, e ha chiesto l’annullamento dell’atto e la restituzione di quanto versato. Ha dedotto: prescrizione della pretesa; vizio di motivazione; assenza del presupposto impositivo perché le aree sottostanti sarebbero pertinenze autostradali; assenza del presupposto anche perché le aree sovrastate apparterrebbero alla società; illegittimità di sanzioni, interessi e spese. A. S.p.A. ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il pagamento in misura ridotta comportasse adesione all’accertamento e acquiescenza.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il pagamento ridotto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 473/1997 costituisca adesione all’accertamento e comporti la rinuncia a contestarlo, nonostante la preventiva comunicazione della ricorrente di pagare con riserva. La Corte non ha quindi esaminato i motivi di merito né la domanda di restituzione. Ha condannato A. DEI F. S.p.A. a pagare ad A. S.p.A. le spese processuali, liquidate in € 5.000 oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata pronunciata a Imperia il 1° dicembre 2025.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Il richiamato art. 12, intitolato "sanzioni in materia di ... tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ...", prevede al primo comma, lettera a) la riduzione delle sanzioni ad un quarto "se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione".

    La Corte interpreta la riduzione sanzionatoria collegata al pagamento tempestivo come beneficio subordinato all’adesione del contribuente. Tale adesione manifesta acquiescenza all’accertamento e impedisce di contestarlo successivamente; una riserva unilaterale dichiarata dal contribuente non modifica il significato attribuito dalla legge al pagamento ridotto.

Massime di principio

  • Secondo questa decisione, quando una norma collega il pagamento in misura ridotta all’adesione del contribuente entro il termine per ricorrere, il pagamento comporta acquiescenza e preclude l’impugnazione dell’atto.
  • Una dichiarazione preventiva di pagamento con riserva, o senza riconoscimento della pretesa, non consente di beneficiare della riduzione e al contempo mantenere la contestazione giudiziale, se la legge attribuisce al pagamento ridotto il significato di adesione.
  • La preclusione per acquiescenza è stata decisa in via preliminare: una volta dichiarato inammissibile il ricorso, i giudici non hanno valutato prescrizione, motivazione, presupposto impositivo, sanzioni, interessi o spese dell’accertamento.

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