Cassazione Civile, Ordinanza n. 30543/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dalla l. n. 3/2012. Una società cessionaria di crediti aveva manifestato dissenso all'omologazione dell'accordo proposto da due debitori, contestando in sede di reclamo sia la mancata considerazione del proprio credito come assistito da privilegio ipotecario, sia la conseguente errata valutazione della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibili tali doglianze, sul presupposto che la contestazione sul privilegio fosse stata proposta per la prima volta in reclamo e che, essendo l'accordo già approvato dalla maggioranza del 60%, non vi fosse spazio per la censura sulla convenienza. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, l. n. 3/2012, e 739 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere preclusa la deduzione del privilegio e nel reputare irrilevante la contestazione sulla convenienza solo perché l'accordo aveva raggiunto la maggioranza richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la doglianza relativa al privilegio ipotecario solo perché non formulata in modo espresso nella fase precedente, poiché la mancata indicazione della prelazione non equivale di per sé a rinuncia tacita al privilegio, che richiede un comportamento inequivoco incompatibile con la volontà di avvalersene. Ha inoltre chiarito che la contestazione della convenienza dell'accordo, ove proposta dal creditore interessato, impone comunque al giudice di verificare se il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, e non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che l'accordo abbia ottenuto la maggioranza prevista. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, l. n. 3/2012
"il giudice omologa l'accordo ... quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2"; "quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo"
La contestazione della convenienza da parte del creditore impone al giudice di verificare se il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; la maggioranza raggiunta non rende di per sé inammissibile la doglianza.
art. 11, comma 2, l. n. 3/2012
maggioranza del 60% dei crediti
Il raggiungimento della soglia del 60% serve per l'omologazione dell'accordo, ma non esaurisce il controllo sulla convenienza quando questa sia specificamente contestata.
i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente ... purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
I crediti assistiti da prelazione possono essere falcidiati solo rispettando la soglia minima ricavabile dalla collocazione preferenziale sul valore di mercato dei beni gravati.
Il reclamo nel procedimento camerale non comporta, nel caso esaminato, una preclusione normativa a far valere la sussistenza di una causa di prelazione non considerata in precedenza.
Le regole del procedimento camerale si applicano in quanto compatibili, ma non impongono un divieto di introdurre in sede di reclamo la deduzione della prelazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la mancata esplicita indicazione di un privilegio, pegno o ipoteca in una fase precedente non equivale automaticamente a rinuncia alla prelazione: la rinuncia tacita richiede un comportamento univoco e incompatibile con l'esercizio del diritto.
- Quando il creditore contesti la convenienza dell'accordo, il giudice deve effettuare un controllo sostanziale sulla soddisfazione minima del credito rispetto all'alternativa liquidatoria, e non può limitarsi a rilevare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza prevista per l'approvazione.
- Nei procedimenti di omologazione dell'accordo di composizione della crisi, i creditori muniti di prelazione non possono essere degradati a chirografari per effetto della sola mancata ripetizione espressa della causa di prelazione nelle osservazioni o nel dissenso, occorrendo invece un accertamento espresso della rinuncia.
- La funzione economico-sociale della causa di prelazione deve essere preservata dal giudice, il quale deve verificare la corretta collocazione del credito prima di valutare la legittimità dell'omologazione dell'accordo.
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