Sentenza n. 711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1546/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro un’intimazione di pagamento del 2023 relativa a una cartella AGEA del 2015 per complessivi 766.293,06 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo: prescrizione del credito, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 2988/1995 e, in subordine, dell’art. 2948 c.c.; illegittimità dell’intimazione per mancata allegazione della cartella di pagamento; impossibilità di contestare il titolo esecutivo e gli atti presupposti mediante l’intimazione; prescrizione degli interessi; illegittimità derivata degli atti per violazione del diritto dell’Unione europea, in relazione alle modalità di calcolo e compensazione dei prelievi supplementari con i premi PAC; nullità degli atti per carenza di potere e obbligo di disapplicazione delle decisioni interne; violazione del diritto di difesa, dei principi di effettività ed equivalenza e dell’art. 24 Cost. L’appellante richiamava inoltre pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e la legge n. 103/2023, sostenendo che i prelievi avrebbero dovuto essere ricalcolati. Il TAR aveva ritenuto non prescritto il credito, rilevando la notifica e l’impugnazione della cartella del 2015, il rigetto definitivo dei relativi ricorsi e l’esistenza di precedenti atti interruttivi, tra cui intimazioni e richieste di rateizzazione. Aveva inoltre qualificato l’intimazione come atto meramente propedeutico alla riscossione, impugnabile soltanto per vizi propri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La cartella di pagamento del 2015, regolarmente notificata e impugnata senza successo fino alla formazione del giudicato, aveva consolidato il titolo del credito. L’intimazione del 2023 era un atto meramente propedeutico alla riscossione e non un nuovo atto impositivo; pertanto era impugnabile esclusivamente per vizi propri. Sono state quindi dichiarate inammissibili le censure dirette contro la cartella, gli atti di accertamento e gli atti di compensazione, comprese quelle fondate sulla violazione del diritto unionale. Anche la prescrizione maturata anteriormente alla cartella avrebbe dovuto essere dedotta impugnando quest’ultima. Tra la cartella del 2015 e l’intimazione del 2023 non era comunque decorso il termine prescrizionale, essendo decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi. Il Collegio ha precisato che la contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione determina un vizio di violazione di legge e la conseguente annullabilità, non la nullità: il vizio deve essere fatto valere entro il termine decadenziale contro l’atto che lo presenta e non può essere dedotto contro atti successivi meramente esecutivi. Il consolidamento dell’atto impedisce inoltre la disapplicazione giudiziale, restando fermi i poteri di autotutela dell’amministrazione. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché le questioni unionali riguardavano il merito di una pretesa non più utilmente contestabile e il giudizio non presentava una questione pregiudiziale rilevante ai fini della decisione. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, regolamento (CE) n. 2988/1995
È stato invocato dall’appellante quale fondamento di un termine quadriennale di prescrizione; il giudice non ha dovuto applicarlo, ritenendo precluse le contestazioni riferite agli atti presupposti e comunque non maturata la prescrizione tra la cartella del 2015 e l’intimazione del 2023.
art. 2948 c.c.
È stato invocato per sostenere la prescrizione quinquennale del credito e degli interessi. Il Consiglio di Stato ha richiamato il termine quinquennale per gli interessi, escludendone la maturazione nel periodo successivo alla cartella definitiva.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per carenza di potere è stata implicitamente esclusa: la violazione del diritto unionale, anche quando incide sulle modalità di esercizio del potere, integra un vizio di annullabilità e non di nullità.
art. 24 Cost.
È stato richiamato dall’appellante a sostegno della possibilità di contestare il titolo mediante l’intimazione; la tesi è stata respinta in ragione della definitività della cartella e dei limiti di impugnazione dell’atto successivo.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale presuppone un giudizio correttamente instaurato e una questione unionale rilevante per la decisione; non sussiste tale presupposto quando le censure riguardano il merito di atti ormai definitivi e sono inammissibili.
Massime di principio
- Un atto amministrativo meramente propedeutico o esecutivo, adottato in relazione a un credito già accertato mediante atti precedenti divenuti definitivi, è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non consente di rimettere in discussione la legittimità, la prescrizione o il contenuto degli atti presupposti.
- La prescrizione maturata anteriormente alla notifica di un atto impositivo o di accertamento divenuto definitivo deve essere dedotta mediante tempestiva impugnazione di tale atto; non può essere fatta valere per la prima volta contro un successivo atto di riscossione impugnabile soltanto per vizi propri.
- La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea costituisce, di regola, un vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità dell’atto, non la sua nullità. Il vizio deve essere dedotto entro il termine decadenziale contro l’atto direttamente lesivo e non può essere fatto valere impugnando atti successivi meramente esecutivi.
- La formazione della definitività dell’atto amministrativo, anche a seguito di giudicato, impedisce di rimetterne ordinariamente in discussione gli effetti mediante disapplicazione giudiziale o successive impugnazioni, in applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici; restano salvi i poteri di autotutela dell’amministrazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è dovuto quando la questione unionale concerne il merito di una pretesa già definitivamente consolidata e le censure sono processualmente inammissibili o comunque irrilevanti per la decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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