Regolamento (UE) 2024/2724
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2724 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinati cavi di fibre ottiche originari dell’India nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi compensativi qualora l’inchiesta accerti le condizioni previste dal regolamento di base. La Commissione precisa che la valutazione sull’eventuale riscossione retroattiva sarà effettuata solo nel regolamento che istituirà i dazi definitivi, se del caso.
Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India ai fini di un eventuale futuro prelievo retroattivo di dazi compensativi
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, provenienti dall’India, di cavi di fibre ottiche monomodali costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici e anche connettorizzati, classificati attualmente con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91). Sono esclusi i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con tutte le fibre munite individualmente di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità, nonché i cavi per uso sottomarino con isolamento in plastica, dotati di conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. La registrazione opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2724 dispone, nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni, la registrazione doganale di determinate importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India. La misura è adottata per preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi, qualora l’inchiesta conduca all’istituzione di misure definitive e siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/1037.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antisovvenzioni annunciata il 17 maggio 2024, a seguito della denuncia presentata il 4 aprile 2024 da Europacable per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale unionale di cavi di fibre ottiche. Il regolamento menziona anche una procedura antidumping separata: l’apertura risale al 16 novembre 2023 e il 13 luglio 2024 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India.
Prodotto interessato e prodotti esclusi
La registrazione riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti da una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici e anche connettorizzati. Il prodotto è attualmente classificato nel codice NC ex 8544 70 00, con i codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91, indicati solo a fini informativi e suscettibili di successiva modifica della classificazione tariffaria.
Sono esclusi due gruppi di prodotti:
- i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità;
- i cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
Regime di registrazione e finalità
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La finalità è quella di consentire, se all’esito dell’inchiesta saranno istituiti dazi compensativi e se ne ricorreranno i presupposti giuridici, la possibile riscossione retroattiva sulle importazioni registrate.
La Commissione precisa che la questione della riscossione retroattiva sarà valutata nel regolamento istitutivo dei dazi definitivi, se adottato. Aggiunge inoltre che l’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
Elementi sulla misura compensativa e interesse dell’Unione
Nella fase attuale non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione. La Commissione osserva che la denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo delle sovvenzioni compensabili, pur contenendo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio pari al 29 % per il periodo aprile 2022-marzo 2023. Viene richiamato l’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, ma la Commissione conclude che non è nell’interesse dell’Unione istituire un dazio superiore basato sul livello di eliminazione del pregiudizio se questo risultasse più elevato dell’importo delle sovvenzioni.
Durata, efficacia e dati personali
La registrazione ha durata di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Disposizioni principali
Contesto del procedimento antisovvenzioni
La Commissione richiama l’apertura, il 17 maggio 2024, del procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India, avviato a seguito di denuncia presentata il 4 aprile 2024 da Europacable per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. Si richiama inoltre la separata procedura antidumping avviata il 16 novembre 2023 e l’istituzione di dazi antidumping provvisori il 13 luglio 2024.
Prodotto soggetto a registrazione e esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, con una o più fibre rivestite individualmente, involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e connettorizzati, attualmente classificati nel codice NC ex 8544 70 00 (TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91). Sono esclusi i cavi inferiori a 500 metri con connettori operativi alle estremità e i cavi sottomarini specificamente descritti nel regolamento.
Effetti della registrazione
Le autorità doganali sono incaricate di registrare le importazioni del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. La registrazione è finalizzata a consentire, se in esito all’inchiesta saranno istituiti dazi compensativi e ricorreranno le condizioni di legge, la possibile riscossione retroattiva sui quantitativi registrati.
Valutazioni sulla futura imposizione dei dazi
La Commissione afferma che, nella fase attuale, non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione e che la denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo delle sovvenzioni compensabili. Viene richiamata una stima del livello di eliminazione del pregiudizio pari al 29 % per il periodo aprile 2022-marzo 2023, ma si precisa che non vi è interesse dell’Unione a istituire un dazio superiore basato su tale livello se risultasse più elevato dell’importo delle sovvenzioni.
Durata della registrazione ed entrata in vigore
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Come è indicizzato
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