Cassazione Penale, Sentenza n. 03224/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congruente e legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza: il netto rifiuto del percorso terapeutico manifestato dal detenuto e la mancata adesione ab initio al trattamento giustificano la caducazione ex tunc degli effetti dell'affidamento concesso provvisoriamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (affidamento terapeutico) e revocato ex tunc l'affidamento provvisorio da lui precedentemente ottenuto. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca retroattiva non sarebbe ammissibile per l'affidamento terapeutico e che il comportamento del detenuto si era limitato a manifestare un disagio personale, non una violazione delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che, nella disciplina dell'affidamento terapeutico ex art. 94, la manifesta e persistente mancata adesione al percorso riabilitativo costituisce giustificazione per la revoca del beneficio già concesso in via provvisoria; tale mancata adesione determina la caducazione ex tunc del beneficio penitenziario.
Massime di principio
- La manifestazione di volontà di non partecipare o il netto rifiuto del percorso terapeutico, anche se espresso come disagio personale, può legittimare la revoca dell'affidamento terapeutico con efficacia retroattiva se l'affidamento era stato concesso in via provvisoria.
- Per le misure alternative che perseguono finalità terapeutico-riabilitative, l'adesione effettiva e l'impegno iniziale del beneficiario sono elementi essenziali; la loro mancanza può essere valutata come incompatibilità con il mantenimento della misura.
- La segnalazione dalla struttura ospitante (comunità) relativa al comportamento del beneficiario pesa significativamente nella valutazione del magistrato e può determinare la sospensione e la successiva revoca del beneficio.
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare vizi di legge o carenze motivazionali della decisione: la mera affermazione di disagio personale senza prova di un vizio procedurale o di motivazione difficilmente riesce a ribaltare la valutazione di legittimità.
- Precedenti su revoche di altre misure alternative (es. detenzione domiciliare) non sono automaticamente trasferibili: la specificità dell'affidamento terapeutico, orientato alla cura, consente valutazioni autonomamente più stringenti sull'adesione al trattamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →