Sentenza del 12/06/2015 n. 12285 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente maggiori redditi e imposte Irpef, Iva e sanzioni per il 1998, applicando al costo del venduto un ricarico medio del 31%, ricavato dalle dichiarazioni dei tre anni precedenti. La contribuente non aveva risposto al questionario dell'Ufficio. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP, la CTR aveva annullato l'accertamento rilevando che l'azienda era stata ceduta nel 1997 e che le merci erano state liquidate, circostanze incompatibili con l'applicazione automatica della percentuale media storica. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni e, dall'altro, l'omessa pronuncia della CTR per non avere eventualmente quantificato una parte residua dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che l'annullamento integrale dell'accertamento implicasse il rigetto della tesi relativa alla sua eventuale parziale validità. Nel merito, ha confermato che la percentuale media di ricarico può avere valore soltanto indiziario e non è sufficiente quando nell'anno accertato si verificano eventi straordinari, come la liquidazione delle rimanenze e la cessione dell'azienda, idonei a determinare prezzi inferiori a quelli ordinari. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Consente l'accertamento induttivo del reddito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile. Tuttavia, le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono essere concretamente idonee e coerenti con le specifiche vicende dell'impresa.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova; nel caso concreto, l'accertamento dell'Amministrazione non poteva fondarsi soltanto su una presunzione non adeguatamente adattata agli eventi straordinari dell'annualità verificata.
Artt. 2727 e seguenti c.c.
Regolano le presunzioni semplici. La percentuale media di ricarico può costituire un elemento indiziario, ma deve essere valutata insieme alle circostanze concrete e non può essere applicata automaticamente quando vi siano liquidazioni o cessioni aziendali.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con una tesi difensiva e ne comporta implicitamente il rigetto.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza esponga concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è necessario esaminare espressamente ogni singola argomentazione incompatibile con la soluzione adottata.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo basato su percentuali medie di ricarico non è automaticamente illegittimo, ma la percentuale deve essere adeguata alla tipologia dei beni, alle modalità di vendita e alle condizioni concrete dell'impresa.
- La media aritmetica semplice del ricarico ha normalmente valore indiziario e può non essere sufficiente, soprattutto se non è dimostrata l'omogeneità dei prodotti comparati.
- La liquidazione delle rimanenze, la vendita a prezzi scontati e la successiva cessione dell'azienda sono circostanze straordinarie che possono rendere inattendibile il confronto con i ricarichi degli anni precedenti.
- In presenza di eventi eccezionali, l'Amministrazione deve svolgere un'analisi più dettagliata dei beni venduti, dei prezzi effettivi e delle condizioni economiche dell'operazione, anziché applicare meccanicamente una percentuale storica.
- Il giudice di merito può annullare integralmente l'accertamento quando la presunzione principale su cui esso si fonda risulta inidonea per l'intera annualità; non è obbligato a rideterminare l'imposta se tale rideterminazione non è possibile sulla base degli elementi disponibili.
- L'assenza di una risposta al questionario può consentire l'attivazione dell'accertamento induttivo, ma non esonera l'Amministrazione dall'utilizzare presunzioni gravi, precise, concordanti e coerenti con la situazione effettiva del contribuente.
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