Cassazione Penale, Ordinanza n. 20824/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, socio accomandatario e titolare di una società in accomandita semplice, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato tributario di occultamento o distruzione di scritture contabili. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non vi fosse prova della istituzione e dell'esistenza delle scritture contabili. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione giuridica della condotta, assumendo che si fosse trattato di distruzione e non di occultamento, con conseguente maturazione della prescrizione; la Corte ha però ritenuto che non fosse stata fornita prova della distruzione e che la contestazione di occultamento fosse quindi corretta, trattandosi di reato permanente protrattosi sino a epoca successiva a quella indicata, con termine prescrizionale non maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente diretto a una nuova valutazione del materiale probatorio e non a evidenziare specifici travisamenti della sentenza impugnata; la Corte ha richiamato gli accertamenti svolti su banca dati, anagrafe tributaria e rapporti bancari, dai quali era emersa l'esistenza della documentazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo di censure già esaminate e perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, fondata sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali dell'imputato. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: non essendo emersa prova della distruzione delle scritture, la condotta è stata correttamente qualificata come occultamento; essendo il reato permanente, la prescrizione non era maturata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice del reato tributario contestato, riferita all'occultamento o distruzione di documenti contabili
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi di valutazione; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza
artt. 157-161 c.p.
richiamati per il computo del termine massimo di prescrizione del reato permanente
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
richiamato nel calcolo del termine prescrizionale massimo per il reato tributario
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
ha modificato il giudizio sulle attenuanti generiche, rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza
Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per fondare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove senza indicare specifici travisamenti decisivi.
- Il vizio di motivazione non è configurabile se la sentenza impugnata ha già esaminato e confutato le stesse doglianze con argomentazione logica e giuridicamente corretta.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate sulla base della sola assenza di elementi positivi di segno favorevole, specialmente quando l'imputato abbia precedenti penali; lo stato di incensuratezza, da solo, non impone il riconoscimento del beneficio.
- Nei reati tributari aventi natura permanente, il dies a quo della prescrizione va collegato alla cessazione della condotta, sicché la prescrizione non decorre finché permane l'occultamento o altra condotta omissiva rilevante.
- Se l'imputato non fornisce prova della distruzione delle scritture contabili, è legittima la qualificazione della condotta come occultamento; tale qualificazione incide anche sul regime della permanenza del reato e sul computo della prescrizione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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