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Ordinanza

Ordinanza n. 4407/2026 - Roma, Sezione 1

l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - della Determinazione Dirigenziale prot. n. QA/47954/2026 del 05/06/2026 - Determina Dirigenziale di Roma Capitale rep. QA/343/2026 del 28.05.2026

Giustizia amministrativa202607678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 5 giugno 2026 e determinazione dirigenziale del 28 maggio 2026, relative alla procedura CIG B952A6AEA2 e alla condizione risolutiva del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato due determinazioni dirigenziali adottate da Roma Capitale nell’ambito della procedura CIG B952A6AEA2, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti: da un lato, l’interesse dell’impresa alla sospensione degli atti; dall’altro, l’interesse pubblico alla salvaguardia dei cospicui finanziamenti erogati dal Ministero competente, in caso di avveramento della condizione risolutiva prevista negli atti impugnati, nonché l’interesse al regolare svolgimento delle attività dell’Ippodromo delle Capannelle.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti sono stati ritenuti prevalenti l’esigenza di evitare la dispersione dei cospicui finanziamenti ministeriali nell’eventualità di avveramento della condizione risolutiva del contratto e l’interesse a garantire, nella fase cautelare, il regolare svolgimento delle attività dell’Ippodromo delle Capannelle. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il fascicolo è stato rimesso al Presidente del Tribunale per la fissazione dell’udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata all’esito della valutazione comparativa degli interessi contrapposti, con prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dei finanziamenti e alla continuità delle attività dell’Ippodromo delle Capannelle.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la concessione della misura può essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalgano l’esigenza di evitare la dispersione di rilevanti finanziamenti pubblici e l’interesse alla continuità di un’attività di interesse pubblico.
  • La valutazione cautelare deve considerare anche gli effetti organizzativi e funzionali che la sospensione dell’atto potrebbe produrre sul regolare svolgimento delle attività amministrative o di servizio coinvolte.
  • La fissazione dell’udienza di merito può essere disposta dopo il rigetto della domanda cautelare, senza che l’ordinanza anticipi la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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