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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5526/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente, già membro del collegio sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., ha impugnato in opposizione il provvedimento della Banca d’Italia del 7 luglio 2015, che gli aveva irrogato una sanzione complessiva di 48.000 euro per carenze dei controlli interni attribuite al collegio sindacale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5 settembre 2017, ha rigettato l’opposizione. In precedenza era stata applicata una sanzione il 12 giugno 2013 per violazioni accertate tra il 14 aprile e il 29 giugno 2012; il nuovo accertamento ispettivo si era svolto tra il 20 febbraio e il 30 maggio 2014. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del ne bis in idem e delle norme sulla continuazione e reiterazione, sostenendo che aveva fatto parte anche del collegio interessato dalla prima contestazione e che le condotte omissive erano proseguite nel tempo senza che fosse stata contestata la continuazione o la reiterazione. Ha inoltre denunciato l’omesso esame di fatti decisivi. Con il secondo motivo ha contestato la proporzionalità della sanzione, sostenendo che gli addebiti riguardavano il periodo successivo alla nomina del nuovo collegio, nell’aprile 2013, che non gli era stato attribuito un ruolo preponderante e che la sanzione era doppia rispetto a quella inflitta agli altri sindaci; ha invocato anche la violazione dei criteri di commisurazione e del principio di uguaglianza, nonché l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha riconosciuto che era errata l’affermazione secondo cui il ricorrente non facesse parte del collegio sindacale coinvolto nella precedente sanzione; tuttavia, l’errore non era decisivo, poiché non risultava concretamente dimostrata la duplicazione sanzionatoria. Il ricorrente non aveva indicato le specifiche condotte sovrapposte né il fondamento processuale della censura; inoltre, la contestazione riguardava il controllo del collegio nel periodo successivo all’aprile 2013, o comunque fatti successivi al giugno 2012. La mancata contestazione della continuazione o della reiterazione non comportava l’applicazione degli istituti invocati: nel sistema della L. n. 689/1981, la riduzione prevista per più violazioni commesse con una sola azione od omissione opera nei limiti dell’art. 8, comma 1, mentre la reiterazione dell’art. 8-bis è circoscritta agli ambiti previsti da una diversa disciplina, non individuata nel caso. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che il giudice dell’opposizione può determinare discrezionalmente la sanzione entro i limiti di legge, commisurandola alla gravità concreta della violazione e agli elementi oggettivi e soggettivi, senza dover specificare analiticamente i criteri seguiti. La motivazione di merito aveva considerato la gravità delle violazioni, la loro connessione con il successivo assoggettamento della banca ad amministrazione straordinaria, la permanenza del ricorrente nella carica e i precedenti sanzionatori per il medesimo profilo, oltre all’applicazione di una sanzione unica per una pluralità di comportamenti. Il confronto con le sanzioni inflitte agli altri sindaci non sostituiva una censura ammissibile dell’apparato motivazionale relativo alla sanzione individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 144 D.Lgs. n. 385/1993

    Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti da quest’ultima, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche.

    La sanzione amministrativa bancaria è quantificata dal giudice dell’opposizione, entro i limiti legali, in base alla gravità concreta e agli elementi oggettivi e soggettivi; in cassazione la determinazione non è censurabile se la motivazione mostra la considerazione dei parametri legali.

  • art. 8, comma 1, L. n. 689/1981

    Premesso che, nel sistema della L. n. 689 del 1981, la mitigazione del trattamento sanzionatorio resta circoscritta, al di fuori della materia della previdenza e dell’assistenza obbligatorie (L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 3), ai casi di plurime violazioni poste in essere con una sola azione o omissione (L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1), si osserva che l’istituto della reiterazione di cui all’art. 8 bis della stessa legge è confinato agli ambiti definiti da altra disciplina (art. 8 bis, comma 5), non individuabile nel caso di specie.

    La mitigazione sanzionatoria prevista dall’art. 8, comma 1, opera per più violazioni commesse con una sola azione o omissione, salvo la disciplina speciale richiamata per previdenza e assistenza obbligatorie; la mera prosecuzione nel tempo di condotte omissive non consente, di per sé, di applicare tale regola.

  • art. 8-bis L. n. 689/1981

    Premesso che, nel sistema della L. n. 689 del 1981, la mitigazione del trattamento sanzionatorio resta circoscritta, al di fuori della materia della previdenza e dell’assistenza obbligatorie (L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 3), ai casi di plurime violazioni poste in essere con una sola azione o omissione (L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1), si osserva che l’istituto della reiterazione di cui all’art. 8 bis della stessa legge è confinato agli ambiti definiti da altra disciplina (art. 8 bis, comma 5), non individuabile nel caso di specie.

    La reiterazione prevista dall’art. 8-bis non costituisce un istituto applicabile indistintamente a ogni illecito amministrativo: opera soltanto negli ambiti definiti da una disciplina che la richiami o la contempli, qui non individuata.

  • art. 11 L. n. 689/1981

    Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti da quest’ultima, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche.

    I criteri di commisurazione comprendono gravità della violazione, personalità dell’agente e condizioni economiche; la motivazione deve consentire di rilevare che tali parametri sono stati considerati, ma il giudice non è tenuto a illustrare analiticamente ogni passaggio quantitativo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In realtà, il ricorrente, nella sostanza, si duole della sproporzione della sanzione rispetto a quella irrogata ad altri soggetti, ma, in tal modo argomentando, finisce per sottrarsi al confronto, nei termini in cui il sindacato di legittimità è consentito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con lo specifico apparato argomentativo che sorregge la determinazione della sanzione che lo riguarda e che investe anche i profili legati alla gravità della condotta attribuita e alla personalità rivelata.

    La censura sulla quantificazione della sanzione deve confrontarsi con la motivazione specifica relativa alla posizione del ricorrente; il solo confronto con le sanzioni applicate ad altri non denuncia l’omesso esame nei termini consentiti in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisx, dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel sistema della L. n. 689/1981, la mitigazione prevista per una pluralità di violazioni riguarda, fuori dalle ipotesi speciali stabilite dalla legge, i casi in cui le violazioni siano state commesse con una sola azione o omissione; la prosecuzione nel tempo di condotte omissive non basta, da sola, a dimostrare che ricorra tale presupposto.
  • La reiterazione prevista dall’art. 8-bis L. n. 689/1981 è confinata agli ambiti definiti da altra disciplina e non può essere invocata in assenza di una disciplina applicabile che la contempli.
  • Chi deduce una duplicazione sanzionatoria deve indicare le condotte specifiche che sarebbero state sanzionate due volte e il fondamento della sovrapposizione; la censura non è decisiva se tale duplicazione non risulta concretamente dimostrata.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della legge bancaria, il giudice determina discrezionalmente l’importo entro i limiti legali, valutando la gravità concreta del fatto e gli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti. La decisione non è censurabile in cassazione quando la motivazione dà conto della considerazione dei parametri legali, senza necessità di specificare analiticamente i criteri quantitativi.
  • La contestazione della proporzionalità di una sanzione individuale deve confrontarsi con la motivazione che ne sorregge la determinazione; il mero raffronto con gli importi applicati ad altri destinatari non è sufficiente a censurare la valutazione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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