Cassazione Civile, Ordinanza n. 20271/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dall’azione proposta da un istituto di credito per ottenere la revoca di una donazione immobiliare con la quale due coniugi avevano trasferito ai figli la proprietà di alcuni immobili; la domanda era stata accolta dal Tribunale e la decisione confermata in appello. Avverso la sentenza della Corte d’appello i soggetti coinvolti nel rapporto donativo hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione dell’art. 158 c.p.c., assumendo che la decisione fosse stata pronunciata da un collegio diverso da quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha applicato il principio secondo cui la difformità tra il collegio indicato in sentenza e quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni rileva come causa di nullità solo se vi sia stato un effettivo mutamento del collegio; la parte che deduce il vizio ha l’onere di provarlo. In mancanza di prova contraria, si presume che si tratti di mero errore materiale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
È stata invocata per denunciare la nullità della sentenza; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, ritenendo insussistente il vizio dedotto.
art. 158 c.p.c.
La pretesa violazione è stata esclusa perché la difformità del collegio, da sola, non prova la nullità se non è dimostrato un effettivo mutamento dei giudici.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo non si confrontava con un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La non corrispondenza tra il collegio indicato in epigrafe e quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni integra causa di nullità della sentenza solo se risulta un effettivo mutamento del collegio.
- L’onere di provare l’effettiva divergenza tra il collegio deliberante e quello indicato nel verbale d’udienza grava sulla parte che deduce il vizio.
- In assenza di elementi contrari, l’intestazione difforme della sentenza è presumibilmente un mero errore materiale e non comporta nullità della decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando il motivo non si confronta con un consolidato orientamento di legittimità applicabile al caso concreto.
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