Sentenza del 05/07/2016 n. 5868 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'intimazione di pagamento è stata dichiarata nulla perché fondata su una cartella di pagamento non validamente notificata. L'irregolarità della notifica della cartella si estende agli atti successivi e conseguenti, compresa l'intimazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata validamente notificata. Sebbene la cartella fosse stata depositata presso la casa comunale, il tentativo di notifica era stato eseguito presso un numero civico diverso da quello corrispondente alla residenza del contribuente. Tale irregolarità rendeva invalida la notifica dell'atto presupposto.
Norme richiamate
Norme in materia di notificazione degli atti tributari e degli atti della riscossione
Il deposito dell'atto presso la casa comunale non è sufficiente, se il previo tentativo di notifica è stato effettuato presso un indirizzo o numero civico non corrispondente alla residenza o al domicilio corretto del destinatario.
Principio di dipendenza degli atti della riscossione dall'atto presupposto
La validità dell'intimazione di pagamento presuppone la regolare notificazione della cartella di pagamento. Se la cartella non è stata validamente notificata, anche gli atti successivi fondati su di essa risultano viziati.
Massime di principio
- Un atto della riscossione successivo può essere contestato quando l'atto presupposto non è stato validamente notificato.
- Il deposito presso la casa comunale o il perfezionamento di una procedura notificatoria non sanano un tentativo eseguito presso un indirizzo errato o non riconducibile alla residenza del destinatario.
- Per valutare la regolarità della notifica occorre verificare con precisione l'indirizzo utilizzato, il numero civico, la residenza risultante e tutti gli adempimenti compiuti dal notificatore.
- L'irregolarità della notifica dell'atto presupposto può comportare la nullità o l'inefficacia degli atti conseguenti, inclusa l'intimazione di pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 946 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 2234 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 4349 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →