Cassazione Penale, Sentenza n. 12499/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione condizionale perché il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, in particolare al risarcimento del danno alle persone offese. Il ricorrente ha censurato la valutazione della capacità economica (mancanza di accertamenti reddituali), ha sostenuto che la proclamazione di innocenza e l'adesione al percorso trattamentale dovrebbero essere considerate ai fini dell'impossibilità di adempiere, ha contestato la mancata valutazione del ravvedimento e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha confermato che la liberazione condizionale richiede il "sicuro ravvedimento" e che, nel contesto di tale requisito, il risarcimento del danno assume funzione di indice concreto di ravvedimento. L'art. 176, quarto comma, cod. pen. è stato interpretato nel senso che l'adempimento delle obbligazioni civili o la rigorosa dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di adempiervi costituiscono presupposto autonomo e inderogabile per l'ammissione al beneficio. La Corte ha ritenuto generico il primo motivo perché il ricorrente non ha prodotto elementi concreti a prova dell'effettiva impossibilità di adempiere; ha poi affermato che la proclamazione di innocenza, la disponibilità a percorsi di giustizia riparativa o le scuse non sostituiscono il pagamento quando l'obbligo risulta esigibile anche in forma parziale o progressiva. Essendo venuto meno tale requisito, il Tribunale poteva non esaminare ulteriormente il profilo del "sicuro ravvedimento". Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
L'art. 176, quarto comma, richiede, per la liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero la rigorosa dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di adempiervi; il risarcimento del danno è elemento indicativo del "sicuro ravvedimento" e la proclamazione di innocenza non esonera dall'obbligo, né può surrogarlo la mera disponibilità a percorsi riparativi quando l'obbligazione sia concretamente esigibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di riproduzione dei motivi in cassazione; utilizzato per precisare i limiti formali del ricorso alle Sezioni Unite o alla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale è necessario non solo dimostrare ravvedimento trattamentale ma anche aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato o provare rigorosamente l'impossibilità di farlo
- La semplice proclamazione di innocenza non vale, di per sé, come prova di impossibilità di adempiere agli obblighi risarcitori e non preclude la valutazione negativa del ravvedimento
- Iniziative come la disponibilità a percorsi di giustizia riparativa, scuse o attività di solidarietà possono essere valutate positivamente ma non sostituiscono il pagamento del risarcimento quando questo sia concretamente esigibile; pagamenti parziali o progressivi possono comunque essere significativi
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare in modo specifico e documentato la reale impossibilità economica di adempiere; meri rilievi assertivi o generici sulla situazione reddituale familiare sono insufficienti
- La mancanza del requisito delle obbligazioni civili integra una ragione ostativa autonoma che può assorbire e rendere non necessaria ogni ulteriore valutazione sul "sicuro ravvedimento"
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