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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02830/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di diagnostica radiologica per il pagamento del saldo di prestazioni rese in favore di un'azienda sanitaria locale. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che il credito non fosse interamente certo, liquido ed esigibile e che dovesse applicarsi la regressione tariffaria per il 30% dell'importo, in ragione del superamento del tetto di spesa della macroarea specialistica ambulatoriale. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello accolse l'impugnazione dell'azienda sanitaria e ridusse del 30% la somma ingiunta, ritenendo che spettasse al creditore dimostrare il mancato superamento del tetto di spesa e l'esito negativo delle verifiche del tavolo tecnico. In cassazione, il creditore propose ricorso per revocazione dell'ordinanza di legittimità che aveva già respinto il suo precedente ricorso, deducendo due errori di fatto: il primo, per avere la Corte di cassazione ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova e la motivazione della corte territoriale; il secondo, per avere la Corte ritenuto non violato l'art. 112 c.p.c., benché la Corte d'appello avesse decurtato il 30% mentre l'azienda sanitaria avrebbe contestato solo una riduzione del 13,19%.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che i vizi dedotti non integrano errori revocatori, perché riguardano la valutazione e l'interpretazione delle censure svolte nel ricorso per cassazione, cioè l'attribuzione dell'onere della prova e l'estensione del devolutum, e non un errore meramente percettivo su un fatto decisivo risultante dagli atti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto esclusivamente in contrasto con la realtà processuale, non quando sia contestata la valutazione giuridica o interpretativa compiuta dalla Corte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non si è difesa; è stato invece dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene la censura inidonea a integrare errore revocatorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato nel ricorso originario per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è poi ricondotta dalla Corte all'ambito della valutazione interpretativa, non dell'errore di fatto revocatorio

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la sua violazione, ritenendo che la percentuale di regressione tariffaria indicata dall'appellante costituisse mera argomentazione e non limite del devolutum

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma richiamata quale base del ricorso per revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    è il riferimento sostanziale implicito nella questione della ripartizione dell'onere della prova, che la Corte ritiene correttamente posta a carico del creditore nel caso concreto

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro un provvedimento della Corte di cassazione, l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo se la decisione si fonda sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti di causa smentiscono in modo immediato e incontestabile.
  • Non costituisce errore revocatorio la contestazione della valutazione giuridica o dell'interpretazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte, neppure quando la parte ritenga che siano state male comprese le proprie censure nel ricorso per cassazione.
  • Le doglianze relative alla ripartizione dell'onere della prova e alla delimitazione del devolutum attengono normalmente al piano valutativo e interpretativo, non al piano dell'errore percettivo suscettibile di revocazione.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il giudice abbia effettivamente pronunciato oltre o al di fuori dei limiti della domanda o delle conclusioni specificamente devolute; una mera argomentazione difensiva della parte appellante non delimita, di per sé, il thema decidendum.
  • Quando il ricorso per revocazione mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del precedente giudizio di legittimità, esso è inammissibile perché maschera una critica di merito sotto forma di errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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