Sentenza n. 2345/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Trapani, relative alla carta del docente, alla retribuzione professionale docenti e alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso cumulativo per ottenere l’ottemperanza a due distinte sentenze del Tribunale di Trapani, entrambe passate in giudicato, con le quali era stato riconosciuto rispettivamente il diritto alla carta del docente per determinati anni scolastici e, per una delle ricorrenti, anche alla retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio effettivamente prestati. È stata inoltre chiesta l’esecuzione del capo della sentenza relativo al pagamento delle spese processuali direttamente in favore del difensore antistatario. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dato esecuzione ai titoli giudiziali. Il TAR ha esaminato anche l’ammissibilità del ricorso cumulativo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, rilevando tuttavia che la proposizione congiunta in relazione a due distinti titoli giudiziali poteva comportare una possibile elusione dei contributi unificati, disponendo quindi la trasmissione della sentenza alla Segreteria Generale del TAR per la verifica della regolarità tributaria. Nel merito, ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato delle sentenze, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento del Ministero. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati mediante l’accreditamento delle somme dovute alle ricorrenti per la carta del docente e la retribuzione professionale, nonché al difensore antistatario per le spese processuali, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
L’azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza per le condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche sono proponibili dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È il fondamento normativo del beneficio della carta del docente riconosciuto dai giudicati civili posti in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna rimanga inadempiente.
- Per le condanne pecuniarie pronunciate nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il ricorso cumulativo rivolto all’esecuzione di più distinti giudicati può essere ritenuto ammissibile, ferma la necessità di verificare l’obbligo di versamento di un contributo unificato autonomo per ciascun giudizio che avrebbe dovuto essere instaurato separatamente.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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