Cassazione Civile, Ordinanza n. 29740/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché rivaluti con motivazione logicamente coerente l'orario di lavoro straordinario e le correlate differenze retributive. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare la natura subordinata del rapporto intrattenuto con una società dal 1992 al 5.3.2009, con mansioni di ragioniere-consulente contabile e con inquadramento nel I livello del CCNL Commercio/Terziario, nonché a ottenere il pagamento delle differenze retributive e del TFR. La Corte d'appello di Napoli ha accolto in parte la domanda, ma ha affermato che non era stata dimostrata la prestazione continuativa dell'orario indicato nel ricorso introduttivo; nonostante ciò, ha rimesso a CTU la quantificazione delle differenze retributive assumendo un orario di 46 ore settimanali e ha poi liquidato somme anche per alcune mensilità finali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva travisato la CTU e reso una motivazione contraddittoria, perché aveva negato la prova del lavoro straordinario ma aveva comunque fondato i conteggi su un orario superiore a quello ordinario; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la somma riconosciuta per dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 fosse stata attribuita oltre le domande iniziali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando una motivazione apparente e un contrasto irriducibile tra le affermazioni della sentenza impugnata e i quesiti/risultati della CTU; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la domanda di differenze retributive per le mensilità finali era già compresa nell'originaria domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo lavorativo dedotto. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per una nuova motivazione coerente sull'orario di lavoro effettivamente osservato e sulle eventuali differenze retributive conseguenti, oltre che sulle spese.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dalla Corte d'appello quale parametro per la liquidazione delle differenze retributive secondo i minimi del CCNL applicabile al rapporto subordinato accertato
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro di censura per il travisamento delle risultanze istruttorie e della CTU
art. 116 c.p.c.
invocato come parametro di censura per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e della CTU
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato per veicolare la denuncia di nullità della sentenza per vizio motivazionale riconducibile alla motivazione apparente o contraddittoria
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato nel secondo motivo per denunciare la violazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la Corte ricondduce il vizio dedotto alla nullità per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria
art. 345 c.p.c.
invocato per sostenere l'asserita introduzione di una domanda nuova in appello; la Corte esclude la novità ritenendo la pretesa già compresa nella domanda originaria
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta definitoria e alla trattazione in camera di consiglio
CCNL settore Commercio/Terziario
utilizzato come parametro per l'inquadramento e per il calcolo delle differenze retributive
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che presenti affermazioni tra loro inconciliabili sul presupposto fattuale decisivo della decisione, rendendo impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando il giudice di merito nega la prova di un determinato fatto lavoristico, non può poi affidare al consulente tecnico un quesito che presupponga quel medesimo fatto senza chiarire la coerenza del ragionamento decisorio; altrimenti la decisione è cassabile per contrasto irriducibile tra motivazione e contenuto della CTU recepita.
- La censura in cassazione contro una motivazione meramente apparente può essere riqualificata come deduzione di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando dal ricorso sia chiaro il tipo di vizio denunciato.
- La violazione dell'art. 345 c.p.c. non sussiste quando la condanna al pagamento di somme relative alle ultime mensilità lavorative costituisca sviluppo della domanda originaria di differenze retributive riferita all'intero rapporto dedotto in giudizio.
- Ai fini della liquidazione delle differenze retributive, il giudice deve mantenere coerenza tra accertamento dell'orario di lavoro effettivamente prestato, quesito al CTU e conteggi finali, specie quando il computo distingua tra orario ordinario e straordinario.
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