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Sentenza

Sentenza n. 10164/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 1481/2025, pubblicata il 5 febbraio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 43378/2024.

Giustizia amministrativa202514918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato a erogare l'importo di euro 500,00 mediante rilascio della Carta e accredito della somma. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione né fornito chiarimenti; la pretesa del ricorrente è stata quindi ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della rilevata inerzia amministrativa e del numero elevato di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure attuative, tra cui la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, il cui diritto era stato già riconosciuto dal giudicato civile da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'esecuzione e a renderla effettiva.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e dimostrare l'avvenuto adempimento; la mancata produzione di elementi contrari giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a una successiva fase qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre i termini giudizialmente assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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