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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13664/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita continuata, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 157 e 160 c.p.) e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe riconosciuto in motivazione la prescrizione del reato e deciso il merito solo ai fini civili, ma nel dispositivo omesso di dichiarare l'estinzione del reato e aveva invece confermato la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso risolto per ragioni sopravvenute: durante il pendente giudizio di legittimità la persona offesa ha rimesso la querela il 15/01/2026, remissione validamente accettata dall'imputata. Trattandosi di reato procedibile a querela, la remissione accettata determina l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p. Il giudice è tenuto a rilevare e dichiarare d'ufficio le cause di estinzione del reato (art. 129, comma 1, c.p.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dell'azione penale; è stato inoltre richiamato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione per remissione della querela ha carattere pregiudiziale rispetto ad altre cause di estinzione. Le spese seguono la disciplina dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla ricorrente quale base del motivo di impugnazione (violazione di legge). La Corte non ha esaminato il merito di tale motivo per sopravvenuta remissione della querela.

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    artt. 157 e 160 cod. pen.

    Richiamati nel ricorso in relazione alla doglianza sulla presunta estinzione/perdita di efficacia della pretesa penale; tuttavia la Corte non ne ha effettuato un esame nel merito in quanto la remissione della querela ha determinato l'estinzione del reato.

  • artt. 152 e ss. cod. pen.

    artt. 152 e ss. cod. pen.

    Stabilisce che la remissione della querela, quando valida e accettata, determina l'estinzione del reato per i reati procedibili a querela; applicata dalla Corte quale causa sopravvenuta di estinzione.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice deve rilevare e dichiarare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, le cause di estinzione del reato; invocato dalla Corte per ordinare la declaratoria di estinzione conseguente alla remissione della querela.

  • precedenti giurisprudenziali (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri; Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, Pasquinelli)

    Richiamati per il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela accettata è pregiudiziale rispetto ad altre cause di estinzione, anche se queste siano già maturate o maturino successivamente.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma applicata in tema di spese del procedimento: in mancanza di pattuizioni derogatorie, si applica la disciplina prevista da tale articolo.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen.

    art. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale

    Richiamati nelle premesse per motivare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini; non rilevanti ai fini della statuizione sull'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se, durante il pendente giudizio di legittimità, interviene la remissione della querela valida e accettata dal querelato per un reato procedibile a querela, ciò determina l'estinzione del reato e rende necessaria la declaratoria d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.
  • La declaratoria di estinzione del reato dovuta a remissione della querela ha carattere pregiudiziale rispetto ad altre cause di estinzione (es. prescrizione) anche se queste siano già maturate o matureranno successivamente.
  • Quando sussiste una causa sopravvenuta di estinzione dell'azione penale, il giudice della legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso sostanziali.
  • È obbligo del difensore e delle parti notificare e documentare tempestivamente l'accadimento della remissione della querela; l'accettazione da parte dell'imputato/querelato è essenziale per l'effetto estintivo.
  • In assenza di pattuizioni contrarie, le questioni di spese seguono la disciplina codificata (art. 340 c.p.p.); l'intervenuta estinzione può influire sulle liquidazioni delle spese processuali.

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