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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32245/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della liquidazione dei compensi professionali disposta dal G.i.p. nella procedura di liquidazione dei beni di MS Petroli s.r.l. Il ricorrente contestava: 1) la riduzione del compenso relativo alla fase istruttoria nel procedimento contro Pacini Giordano, ritenendo dovesse essere liquidato nei valori medi previsti dalla tariffa (art. 4 d.m. 55/2014) e che il deposito di memorie giustificasse la misura media; 2) la mancata liquidazione della fase istruttoria nel procedimento di lavoro contro Sorani Francesca, sostenendo che, nel rito del lavoro, l'attività istruttoria è spesso esplicitata in sede introduttiva e quindi meriterebbe liquidazione anche se il giudizio si è concluso con conciliazione; si sono altresì dedotte violazioni di norme tariffarie e dei criteri di motivazione nella determinazione dei compensi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche, non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato e prive di concreto interesse all'impugnazione: il ricorrente aveva infatti già percepito acconti (3.714,00 euro oltre IVA e CPA) superiori ai minimi tariffari e persino ai valori medi per la pratica censurata, senza specificare l'effettivo pregiudizio subito. Inoltre la determinazione del giudice tra minimi e massimi è esercizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità salvo quando vi sia uno scostamento motivato. In tema di misure di prevenzione è richiesto, per l'ammissione al passivo, che il professionista documenti l'effettività dell'attività (parcella sottoscritta e parere dell'associazione). Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza emessa a Roma in data 11 settembre 2025.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale 55/2014

    La Corte rileva che il giudice può liquidare il compenso tra i valori minimi e massimi indicati dalla tariffa; non esiste vincolo a determinare sempre secondo i valori medi. Il giudice deve motivare quando si discosta in misura apprezzabile dai parametri medi o dai limiti previsti, rendendo controllabili le ragioni dello scostamento.

  • d.m. 147/2022

    modifiche al d.m. 55/2014

    Le modifiche (es. soppressione delle locuzioni "di regola") non hanno eliminato l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, pur mirando a ridurre la discrezionalità del giudice.

  • art. 2233 cod. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di determinazione dei compensi; la Corte non ha ritenuto che essa imponga il riconoscimento automatico dei valori medi senza considerare la discrezionalità del giudice e gli elementi di fatto.

  • art. 421 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio motivazionale; la Corte conferma che la motivazione è dovuta quando il giudice si discosta dai parametri tariffari, ma censure generiche che richiedono rivalutazione del merito non sono ammissibili.

  • art. 59, comma 6, d.lgs. 59/2010

    Prescrive il rito di impugnazione utilizzato; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e per mancanza di interesse concreto.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata rispetto al procedimento incidentale di ammissione dei crediti nella liquidazione dei beni; la Corte sottolinea che in tale sede il professionista deve provare l'effettività e la consistenza dell'attività svolta, anche per evitare ammissioni di crediti di comodo.

Massime di principio

  • Il giudice che liquida compensi professionali esercita un potere discrezionale tra i valori minimi e massimi della tariffa: non è obbligato a usare i valori medi, ma deve motivare chiaramente se si discosta in misura apprezzabile.
  • In procedimenti di verifica/ misure di prevenzione per l'ammissione di crediti professionali non basta la fattura: è necessario documentare l'effettività dell'attività (parcella sottoscritta, dettaglio delle prestazioni, eventuale parere dell'associazione professionale).
  • Per avere interesse ad impugnare una liquidazione è necessario indicare e dimostrare il concreto pregiudizio economico subito e l'esatto ammontare non riconosciuto; impugnazioni generiche e astratte sono inammissibili.
  • Se il professionista ha già percepito acconti o compensi sovrapponibili ai valori medi o superiori, il ricorso contro una liquidazione nei minimi può risultare privo di interesse.
  • Nel rito del lavoro la fase istruttoria può avere caratteristiche specifiche (richieste probatorie in sede introduttiva), ma se il giudizio si conclude con conciliazione prima dell'assunzione dei mezzi di prova il giudice può ritenere non realizzata una fase istruttoria da liquidare.
  • Le censure che mirano a una rivalutazione nel merito dell'apprezzamento dei fatti (complessità dell'attività, impegno professionale) devono essere sorrette da allegazioni probatorie specifiche; altrimenti il sindacato di legittimità è precluso.

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