Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito ai fini IRPEF sulla base di indici di capacità contributiva e aveva irrogato le sanzioni. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per avere la CTR liquidato in modo generico l'idoneità della documentazione bancaria prodotta a superare la presunzione redditometrica; (2) omesso esame della documentazione e delle giustificazioni offerte, in particolare sulla disponibilità di risparmi e sulla reale incidenza delle spese per abitazione e mutuo; (3) violazione dello Statuto del contribuente e dei principi costituzionali per mancanza di un contraddittorio endoprocedimentale regolare e per l'assenza di un processo verbale di chiusura; (4) violazione della disciplina sanzionatoria e richiesta di applicazione del favor rei con riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo infondate le doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale e sul processo verbale di chiusura, poiché per l'IRPEF non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, la disciplina allora vigente non lo imponeva. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente nella parte in cui aveva affermato apoditticamente l'inidoneità della documentazione bancaria senza un esame analitico. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la documentazione prodotta e motivare congruamente, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 4, comma 5, comma 6, comma 7
Nel testo applicabile ratione temporis consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali; la prova contraria del contribuente può consistere nella dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta, o comunque della insussistenza o minore entità del reddito presunto. Il contraddittorio preventivo è previsto solo dalla versione introdotta dal d.l. n. 78 del 2010, applicabile dal periodo d'imposta 2009.
d.P.R. n. 600 del 1973
È la fonte della disciplina dell'accertamento sintetico richiamata nella sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla documentazione e alle giustificazioni fornite.
art. 12, commi 4 e 7, L. n. 212 del 2000
Richiamato per sostenere l'illegittimità dell'atto impositivo per mancato contraddittorio e per assenza del processo verbale di chiusura; la Corte ne limita la portata secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per chiedere l'applicazione del favor rei e la riduzione delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta.
d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato quale norma modificativa della disciplina sanzionatoria invocata dal ricorrente.
artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato contraddittorio e sui profili di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, una volta che il contribuente abbia prodotto documentazione idonea a contrastare gli indici di capacità contributiva, il giudice deve esaminarla analiticamente e non può limitarsi a formule apodittiche o a giudizi sommari sulla sua inidoneità.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto se la decisione si fonda sul rigetto di prove documentali decisive.
- Per i tributi non armonizzati, come l'IRPEF, non esiste un obbligo generale e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale; esso è richiesto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Nel regime dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile alle annualità anteriori al 2009, l'accertamento sintetico era legittimo anche senza previo contraddittorio endoprocedimentale, mentre il meccanismo partecipativo è stato introdotto solo per i periodi successivi.
- La prova contraria del contribuente nell'accertamento sintetico può essere fornita mediante documentazione bancaria e, più in generale, attraverso elementi idonei a dimostrare la disponibilità di risorse diverse dal reddito presunto o l'inesistenza/maggiore o minore entità di quest'ultimo.
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