Sentenza n. 1227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1703/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per euro 409.893,88 relativa a prelievi supplementari sul latte e interessi per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002
Esito
Favorevole al resistente (agenzie creditrici e riscossore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato solo parzialmente l'intimazione, limitatamente alle annate 1995-1996 e 1996-1997, e aveva respinto le ulteriori censure. Ha dedotto, in particolare, la prescrizione del credito e degli interessi; l'illegittimità della pretesa per contrasto con il diritto dell'Unione europea e per erronea determinazione delle quote; la decadenza di AGEA ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; l'omessa notifica degli atti presupposti; il difetto di motivazione dell'intimazione e la mancata allegazione della cartella; la duplicazione dei ruoli; l'illegittimità degli interessi e dei recuperi mediante compensazione con contributi PAC; nonché il risarcimento dei danni. In appello ha contestato, inoltre, l'utilizzazione di documenti nuovi prodotti dalle amministrazioni, concernenti giudicati e atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha rilevato che le contestazioni relative al periodo anteriore alla cartella erano già state proposte nel giudizio contro la cartella, dichiarato inammissibile, e non potevano essere riproposte contro la successiva intimazione. Nel merito, ha comunque affermato che il capitale è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; non si applica il termine breve previsto dall'art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995. La prescrizione è stata comunque esclusa in ragione di plurimi atti interruttivi e dei giudicati formatisi sugli accertamenti relativi alle annualità controverse. I nuovi documenti sono stati ritenuti ammissibili nella parte in cui attestavano giudicati esterni, poiché l'esigenza di evitare il contrasto tra giudicati prevale sui limiti alla produzione documentale in appello; il giudicato esterno è inoltre rilevabile d'ufficio. La censura fondata sul contrasto con il diritto europeo è stata dichiarata inammissibile o comunque infondata, poiché l'intimazione è un atto meramente esecutivo, impugnabile per vizi propri e non per contestare il rapporto sostanziale già definitivamente accertato. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell'Unione determina annullabilità per violazione di legge e non nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell'art. 21-septies l. n. 241/1990; pertanto è stato escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. È stata respinta anche la censura sulla decadenza biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, perché tale termine riguarda imposte dirette e IVA e non si applica a un credito non tributario, sebbene riscosso mediante ruolo; in presenza di un accertamento definitivo coperto da giudicato opera comunque la prescrizione decennale. Le doglianze sull'omessa notifica degli atti presupposti e sul difetto di motivazione non potevano essere dedotte contro l'intimazione, essendo riferibili alla cartella ormai consolidata; l'intimazione era sufficientemente motivata e non richiedeva l'allegazione di una cartella di cui risultava certa la notifica. L'appellante non ha inoltre provato l'avvenuto recupero delle medesime somme mediante contributi PAC. La dedotta duplicazione del ruolo non è stata dimostrata, l'intimazione faceva riferimento a un solo ruolo e l'eventuale vizio avrebbe comunque riguardato la cartella definitiva. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al capitale dei prelievi supplementari sul latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi relativi al credito sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
art. 3 regolamento CE n. 2988/1995
Il termine previsto dalla disposizione riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non si applica, nel caso esaminato, alla prescrizione del credito per prelievi supplementari sul latte.
art. 104 c.p.a.
I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l'acquisizione di documenti indispensabili ad attestare la formazione di un giudicato e a evitare il contrasto tra giudicati.
art. 106 c.p.a.
La possibilità di revocazione per contrasto con un precedente giudicato giustifica l'esigenza di acquisire e considerare il giudicato esterno.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il rischio di una revocazione per contrasto tra giudicati costituisce ragione per ammettere in appello la documentazione relativa al giudicato esterno.
art. 133 c.p.a.
La controversia sugli atti relativi alla riscossione dei prelievi supplementari rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, pur essendo gli atti soggetti alle preclusioni e ai principi della riscossione mediante ruolo.
art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ... è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
La riscossione coattiva dei prelievi supplementari avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata, ma l'intimazione resta un atto esecutivo prodromico e non un nuovo atto impositivo.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999
Costituisce, insieme all'art. 18, la disciplina richiamata per la riscossione coattiva dei prelievi supplementari mediante ruolo.
art. 18 d.lgs. n. 46/1999
Costituisce, insieme all'art. 17, la disciplina richiamata per la riscossione coattiva dei prelievi supplementari mediante ruolo.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
I termini di decadenza previsti dalla disposizione si applicano alle imposte dirette e all'IVA, non ai crediti ordinari non tributari riscossi mediante ruolo; non operano, inoltre, quando la riscossione si fonda su un accertamento definitivo coperto da giudicato.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
La disciplina degli interessi moratori e delle sanzioni è estesa ai crediti erariali secondo quanto richiamato dal regime della riscossione mediante ruolo.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell'Unione europea comporta annullabilità per violazione di legge, non nullità.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato escluso per mancanza di rilevanza e pertinenza della questione europea rispetto all'oggetto del giudizio.
art. 64 c.p.a.
La censura relativa alla violazione dell'onere probatorio non ha condotto alla riforma della sentenza; spettava all'appellante provare l'asserito duplicato recupero delle somme mediante contributi PAC.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento relativa a un credito già accertato è un atto esecutivo e non un autonomo atto impositivo: può essere impugnata per vizi propri, ma non consente di rimettere in discussione l'an, il quantum o la legittimità sostanziale dell'accertamento ormai definitivo e della cartella presupposta.
- Il consolidamento della cartella di pagamento preclude la deduzione, contro l'intimazione successiva, dei vizi riferibili alla cartella o agli atti impositivi presupposti, inclusi l'omessa notifica, il difetto di motivazione, l'errata quantificazione e il contrasto con il diritto dell'Unione europea.
- Per i crediti relativi ai prelievi supplementari sul latte, il capitale è soggetto alla prescrizione decennale e gli interessi alla prescrizione quinquennale; il termine breve previsto dall'art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995 non si applica alla prescrizione del credito, trattandosi di crediti derivanti dalla disciplina unionale del mercato e non di azioni relative a un'irregolarità lesiva del bilancio dell'Unione.
- I documenti prodotti per la prima volta in appello che attestano la formazione di un giudicato esterno devono essere ammessi quando risultano indispensabili a evitare il contrasto tra giudicati; il giudicato esterno costituisce un'eccezione rilevabile anche d'ufficio e non è soggetta ai limiti ordinari della produzione documentale in appello.
- Il termine di decadenza previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applica ai crediti non tributari riscossi mediante ruolo, come i prelievi supplementari sul latte; quando il credito deriva da un accertamento definitivo coperto da giudicato, la riscossione è comunque soggetta al termine di prescrizione decennale.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché l'art. 21-septies l. n. 241/1990 contiene un elenco tassativo delle cause di nullità.
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