Ordinanza n. 42/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo, prot. N. P-CN/L/N/2025/102767 del 15 settembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato dalla scadenza del titolo da convertire da oltre 60 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cuneo ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, esclusivamente perché il permesso da convertire era scaduto da oltre 60 giorni. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia. Il giudice ha rilevato che la questione cautelare riguarda la possibilità di considerare automaticamente preclusiva la scadenza del permesso di soggiorno rispetto alla conversione richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato, concludendolo entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato. L’amministrazione dovrà considerare che la scadenza del permesso da convertire non impedisce automaticamente la conversione: il termine non è espressamente qualificato dalla legge come decadenziale e l’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione impone di valutare gli elementi sopravvenuti e impedisce di considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Restano quindi da verificare discrezionalmente i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
«elementi sopravvenuti»; «irregolarità amministrative sanabili»
La disposizione impone di considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno e impedisce di ritenere automaticamente preclusive le irregolarità amministrative sanabili; ciò esclude che la sola scadenza del titolo da convertire determini necessariamente la decadenza dalla possibilità di conversione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso per lavoro subordinato, anche se intervenuta da oltre il termine indicato dall’amministrazione, non preclude automaticamente la conversione quando la legge non qualifica espressamente quel termine come decadenziale.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli al rilascio del nuovo titolo e non può considerare automaticamente preclusive le irregolarità amministrative sanabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- Quando la domanda di conversione è respinta sulla sola base della scadenza del titolo originario, l’amministrazione deve riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e verificare, con un provvedimento espresso e congruamente motivato, la sussistenza degli altri requisiti di legge per il rilascio del nuovo permesso.
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