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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26626/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, comprensivo di fase di cognizione e di ottemperanza. Dopo un primo accoglimento parziale in sede monocratica, il procedimento era stato rigettato in sede collegiale; poi, a seguito di precedente ricorso per cassazione limitato alla quantificazione della durata irragionevole, in rinvio era stato liquidato un indennizzo di euro 2.000, oltre spese di tutti i gradi. Nel presente giudizio di legittimità il ricorrente censura esclusivamente il capo sulle spese, con quattro motivi: (1) motivazione assente o apparente sulla liquidazione dei compensi nel giudizio di opposizione, specie perché al di sotto dei valori medi e in presenza di nota spese specifica; (2) omessa liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di opposizione e violazione dei parametri professionali e dei minimi; (3) vizio di motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, per mancata indicazione dei parametri applicati e delle riduzioni operate; (4) omessa liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di rinvio e liquidazione reputata simbolica e non conforme al giusto compenso. La Corte esamina preliminarmente i motivi primo e terzo sul profilo della nota spese e li rigetta, affermando che il giudice non deve rispondere punto per punto a ogni singola voce, ma deve dare una motivazione complessiva adeguata sulla liquidazione. Accoglie invece tutti i motivi, per quanto di ragione, nella parte in cui denunciano la mancata liquidazione della fase istruttoria, ritenuta invece sempre dovuta quando il giudice esamina scritti o documenti prodotti dalle parti. La Corte rileva inoltre d'ufficio che, nella fase di ottemperanza del processo presupposto, avrebbe dovuto partecipare anche il Ministero dell'Economia, oltre al Ministero della Giustizia, e dispone la sua chiamata nel giudizio di rinvio, richiamando la disciplina dell'errore di identificazione del destinatario della notificazione e la necessità di integrare il contraddittorio.

La decisione

La Corte rigetta i motivi nella parte relativa alla pretesa insufficienza della motivazione sulla base della nota spese, ma accoglie i motivi nella parte in cui lamentano l'omessa liquidazione del compenso per la fase istruttoria sia nel giudizio di opposizione sia nel giudizio di rinvio. Cassa quindi il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla corte territoriale perché proceda a una nuova liquidazione delle spese, tenendo conto della fase istruttoria e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre dispone che al giudizio di rinvio partecipi anche il Ministero dell'Economia, quale necessario contraddittore per la parte della domanda riferita alla fase di ottemperanza del processo presupposto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della decisione sulle spese deve essere esistente e logicamente comprensibile, ma può essere sintetica e non deve analizzare pedissequamente ogni singola voce della nota spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a delineare il contenuto della motivazione, che può essere concisa purché idonea a rendere intelligibile la decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve rispettare il parametro costituzionale di sufficienza e intelligibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    L'oggetto della pronuncia sulle spese è circoscritto al thema decidendum, cioè alla domanda di liquidazione nel suo complesso.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    I compensi vanno liquidati applicando i parametri generali, tenendo conto della complessità, natura e valore della controversia.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    La liquidazione deve considerare il valore della controversia.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014

    È riconosciuta la maggiorazione per la redazione degli atti con modalità digitali idonee ad agevolarne la consultazione.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014

    La fase istruttoria si considera svolta anche solo per l'esame di scritti o documenti prodotti dalle altre parti.

  • art. 4, comma 8, d.m. 55/2014

    Nel caso concreto è stata negata la maggiorazione richiesta per la manifesta fondatezza.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sui parametri di valore rilevanti per la liquidazione delle spese.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del valore della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale base della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di adeguatezza e decoro del compenso professionale.

  • art. 24, comma 1, l. 794/1942

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 6, l. 247/2012

    Richiamato dal ricorrente a tutela del giusto compenso dell'avvocato.

  • art. 6 d.m. 147/2022

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri professionali applicabili.

  • art. 7, comma 1, d.m. 147/2022

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri professionali applicabili.

  • art. 4 l. 260/1958

    In caso di errore nell'identificazione del soggetto pubblico destinatario della notifica, consente la rimessione in termini; non determina alcuna stabilizzazione degli effetti nei confronti del reale destinatario non ritualmente evocato.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    La garanzia del contraddittorio impone di consentire al soggetto pubblico legittimato, se non evocato correttamente, di recuperare i propri poteri difensivi nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese, la presenza di una nota spese specifica non impone al giudice una motivazione analitica voce per voce: è sufficiente una motivazione complessiva, purché coerente con i parametri legali e idonea a rendere comprensibile la riduzione operata.
  • La motivazione sulle spese, come ogni motivazione giurisdizionale, può essere sintetica; ciò che conta è che consenta di comprendere i criteri seguiti e di verificare la conformità della liquidazione ai parametri normativi.
  • La fase istruttoria va considerata svolta anche quando il giudice esamini scritti o documenti prodotti dalle parti; la relativa voce di compenso non può essere omessa se l'attività processuale vi corrisponde.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve attenersi ai parametri applicabili, tenendo conto della complessità, della natura e del valore della controversia, potendo discostarsi dai valori medi solo con adeguata giustificazione.
  • Quando la domanda di equa riparazione riguarda anche la fase di ottemperanza del processo presupposto, il contraddittorio va integrato anche nei confronti dell'amministrazione pubblica legittimata per quella specifica fase, distinta da quella competente per la cognizione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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