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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28872/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento in favore di un medico, che aveva frequentato e concluso tra il 1991 e il 1995 la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, del diritto all'emolumento/borse di studio previsto per gli specializzandi ai sensi della normativa interna di recepimento delle direttive comunitarie. La pubblica amministrazione ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, del d.m. 31/10/1991 e degli artt. 101 e 111 Cost., sostenendo che quella specializzazione non rientrasse tra quelle per le quali era dovuta la corresponsione dell'emolumento per la durata del corso. In via preliminare, la Corte ha anche affrontato il tema dell'ammissibilità del ricorso, rilevando che la notifica della sentenza non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, con conseguente applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso perché la notificazione della sentenza non era stata effettuata presso l'Avvocatura erariale, ma lo ha poi dichiarato infondato nel merito. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto al medico il diritto all'emolumento per la frequenza della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui l'esclusione formale di una scuola dall'elenco interno non impedisce il riconoscimento del diritto quando la specializzazione sia sostanzialmente analoga a quelle previste dalle direttive comunitarie e sia presente in almeno altri due Stati membri. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991

    La Corte lo interpreta nel senso che l'elenco delle specializzazioni ivi richiamate non preclude il riconoscimento del trattamento economico quando la specializzazione concreta sia sostanzialmente riconducibile a quelle previste dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • d.m. 31/10/1991

    È richiamato come atto di attuazione e selezione delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'emolumento, ma non è considerato ostativo al diritto rivendicato.

  • art. 101 Cost.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo il ricorso infondato.

  • art. 111 Cost.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo il ricorso infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indica il vizio di legittimità dedotto per violazione di legge.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    In difetto di notificazione della sentenza presso il domiciliatario ex lege, si applica il termine lungo per impugnare.

  • art. 11, comma 2, l. n. 1611 del 1933

    La notifica della sentenza nei confronti dell'amministrazione deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge.

  • art. 34 d.lgs. n. 368 del 1999

    È richiamato quale norma che, insieme al d.lgs. n. 257 del 1991, colloca la specializzazione tra quelle contemplate dalle direttive comunitarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle controversie sugli emolumenti dovuti agli specializzandi in medicina, il mancato inserimento formale di una scuola nell'elenco ministeriale non esclude di per sé il diritto al trattamento economico se la specializzazione è sostanzialmente analoga a quelle previste dalle direttive comunitarie e risulta presente in almeno altri Stati membri dell'Unione.
  • In materia di notificazione della sentenza contro una pubblica amministrazione dotata di domiciliatario ex lege, la notifica eseguita presso la sede dell'ente e non presso l'Avvocatura dello Stato non fa decorrere il termine breve per impugnare; opera quindi il termine lungo.
  • Il sindacato di legittimità sulla spettanza della borsa/emolumento per la specializzazione deve attenersi all'orientamento già consolidato della Corte di cassazione, salvo la deduzione di argomenti realmente idonei a mutarlo.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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