Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata illogica e non adeguatamente motivata; la Corte di cassazione rileva però che la doglianza riproduceva censure in fatto già esaminate e respinte in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con il passaggio che valorizzava la fuga dopo l'arresto della vettura come elemento corroborativo dell'impianto accusatorio, con conseguente genericità del motivo. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione dell'aumento di pena per continuazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, poiché la quantificazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità, esclusi nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché sostanzialmente reiterava questioni di fatto già disattese dalla Corte d'appello e non si confrontava compiutamente con la motivazione, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la determinazione dell'aumento di pena per continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato quale parametro per la graduazione della pena e degli aumenti per continuazione
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio per la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 337 c.p.
norma di incriminazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, indicata dal capo di imputazione nel testo come 'resistenza a pubblico ufficiale'
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure di fatto già vagliate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla manifesta illogicità o sulla carenza motivazionale dell'affermazione di responsabilità deve misurarsi con gli argomenti decisivi posti a base della decisione di merito; in difetto di tale confronto il motivo è generico.
- La determinazione dell'aumento di pena per continuazione, così come la graduazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti legali, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione di elementi fattuali sintomatici della condotta, se adeguatamente valorizzata dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se la censura non ne contesta compiutamente la portata logico-giuridica.
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