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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5375 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, addizionale regionale IRPEF e IRAP per l'anno 1998. Con il primo motivo hanno sostenuto che l'avviso fosse nullo per la mancata indicazione esplicita dell'aliquota applicata all'addizionale IRPEF. Con il secondo e il terzo motivo hanno contestato la motivazione per relationem dell'avviso, sostenendo che il richiamo al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e alle dichiarazioni di AXA Assicurazioni fosse incompleto, non adeguatamente allegato e non conoscibile dagli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per un tributo ad aliquota unica nazionale, l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata consente al contribuente di ricavare agevolmente l'aliquota applicata; pertanto, la sua omissione formale non determina la nullità dell'avviso. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che l'avviso richiamava e riproduceva gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione, indicando anche le verifiche, le dichiarazioni dei terzi e i riferimenti alle pagine del verbale. La motivazione per relationem è stata quindi ritenuta valida, poiché l'atto richiamato era allegato o comunque il suo contenuto essenziale era riportato nell'avviso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3

    L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali della pretesa tributaria, ma l'omessa indicazione espressa dell'aliquota non comporta automaticamente la nullità quando l'aliquota sia unica e facilmente ricavabile dall'imponibile e dall'imposta liquidata.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, comma 8

    Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

    La previsione di un'aliquota unica nazionale rende agevole per il contribuente ricostruire l'aliquota applicata anche se essa non è espressamente indicata nell'avviso.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La motivazione degli atti tributari può essere resa per relationem mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purché tali atti siano allegati oppure il provvedimento riproduca il loro contenuto essenziale, sufficiente a consentire la comprensione della pretesa e la difesa del contribuente.

  • Cass. civ., sentenze nn. 9196/2011, 11139/2014, 1906/2008, 28058/2009, 6914/2011, 9032/2013, 13110/2012 e 2907/2010

    La giurisprudenza richiamata conferma, rispettivamente, che l'aliquota unica può essere ricavata dall'imponibile e dall'imposta e che la motivazione per relationem è valida quando il richiamo consente di individuare concretamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

Massime di principio

  • La mancata indicazione espressa dell'aliquota in un avviso tributario non comporta necessariamente la nullità dell'atto: occorre verificare se l'aliquota sia unica e facilmente desumibile dagli altri dati indicati.
  • La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando l'avviso richiama un verbale o un altro documento e ne allega il contenuto oppure riporta gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa fiscale.
  • Per contestare efficacemente una motivazione per relationem non basta sostenere in modo generico che il richiamo sia incompleto: il contribuente deve indicare con precisione quali informazioni manchino e perché tale omissione impedisca concretamente la difesa.
  • La validità dell'avviso va valutata considerando la sua idoneità complessiva a rendere comprensibili imponibile, imposta, fatti contestati e criteri di calcolo; le irregolarità meramente formali e prive di pregiudizio sostanziale non determinano automaticamente l'annullamento.
  • Quando l'accertamento è notificato agli eredi, è rilevante che l'atto consenta loro di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, anche mediante il richiamo a documenti formati nei confronti del de cuius.

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