Cassazione Penale, Sentenza n. 00061/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita a seguito di ordinanza emessa per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. (presunta partecipazione al clan Strisciuglio, articolazione San Girolamo). L'istante era stato sottoposto a misura cautelare (confermata in riesame) e poi assolto con sentenza di primo grado irrevocabile. Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del giudice della riparazione che aveva rigettato la domanda, deducendo violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizio cumulativo di motivazione: il ricorrente sosteneva che l'intervento cautelare si fosse fondato su mere dichiarazioni di "collaboratori di giustizia" (presunte fonti indirette e inattendibili) e sul solo rapporto di affinità/parentela con soggetti di vertice del sodalizio; pertanto non sarebbe sussistita la colpa grave o il dolo ex art. 314 c.p.p. ostativi all'indennizzo, giacché non vi sarebbe stata partecipazione né condotte penalmente rilevanti attribuite a Centanni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il giudice della riparazione aveva correttamente valutato, con autonomia di giudizio ex ante rispetto al processo penale, che la condotta dell'istante indicasse consapevole contiguità al sodalizio tramite frequenti e "ambigue" frequentazioni con affiliati, in particolare con soggetti di vertice (suocero e altro affiliato), elementi che potevano avere concorso a creare la falsa apparenza di una sua configurabilità come agente di illeciti e quindi giustificare l'intervento cautelare. La Corte ha ribadito che la colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p. è una figura di natura oggettiva che non richiede l'integrazione di un reato, ma una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che ex ante poteva ingenerare l'intervento dell'autorità. Inoltre è stato rilevato che il ricorrente non ha compiuto un concreto e specifico confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata e ha inammissibilmente tentato di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la normativa prevede l'esclusione dell'indennizzo quando la custodia cautelare sia dipesa da dolo o colpa grave del detenuto. La colpa grave è intesa in senso oggettivo e può consistere in comportamenti che, pur non integrando reato, abbiano ingenerato ex ante la falsa apparenza di partecipazione al reato.
art. 416‑bis cod. pen.
Tipizza l'associazione di tipo mafioso; è la fattispecie per la quale era stata emessa la misura cautelare nell'ipotesi di fatto oggetto del ricorso (participazione al clan).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le sanzioni processuali e le somme destinate alla Cassa delle ammende; richiamata per legittimare la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, con applicazione interpretativa coerente alla Corte Cost. n. 186/2000.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle misure a favore della Cassa delle ammende e all'interpretazione dell'art. 616 c.p.p.; supporta la possibilità di irrogare somme a titolo di ammenda in caso di ricorsi infondati o inammissibili.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 34559/2002; Sez. 4, n. 30820/2024; Sez. 4, n. 28437/2025)
Principi consolidati: il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomo iter logico‑motivazionale, se la condotta dell'interessato abbia costituito causa o concausa dell'intervento cautelare per dolo o colpa grave; la colpa grave non coincide con la colpa penale ed è giudicata secondo la comune esperienza (componente oggettiva); le "frequentazioni ambigue" e la contiguità ai vertici di un sodalizio possono integrare la condotta ostativa alla riparazione.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. può essere escluso non solo quando risultino dolo o partecipazione criminale accertati, ma anche quando il soggetto abbia tenuto condotte oggettivamente tali da far apparire, ex ante, una sua contiguità al sodalizio (colpa grave).
- La colpa grave ai fini riparatori è valutata in termini oggettivi e di prevedibilità ex ante: non è necessario che la stessa condotta integri un reato, ma è sufficiente che essa, per gravità e prevedibilità, possa avere ingenerato l'intervento dell'autorità.
- Le frequentazioni ambigue e i rapporti con soggetti di vertice di un'organizzazione criminale (anche se derivanti da legami di parentela o affinità) possono essere considerati elementi rilevanti per escludere l'indennizzo se, nella valutazione del giudice della riparazione, risultano sintomatiche di consapevole contiguità.
- L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante rispetto al processo penale e può ritenere la sussistenza di colpa grave nonostante l'esito del processo.
- In sede di cassazione il ricorrente deve confrontarsi concretamente e specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato: mere critiche generiche o la semplice rinnovazione delle valutazioni di merito sono inammissibili.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere prese in considerazione, anche nel giudizio di riparazione, come elementi nel quadro probatorio che giustificano l'intervento cautelare, purché la valutazione collegiale del giudice di merito risulti coerente e non manifestamente illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00001/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00010/2026 del 02/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →