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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28492/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, dopo la comunicazione della Guardia di Finanza di impossibilità a ricollegare le somme sequestrate ai legittimi proprietari, aveva disposto la confisca/devoluzione allo Stato delle somme sequestrate il 18/03/2018. Il difensore deduceva errata applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p. e censurava l'adozione del provvedimento fuori udienza, non notificato, come abnorme e lesivo dei diritti di difesa perché avrebbe integrato a posteriori il contenuto decisorio della sentenza assolutoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nonostante l'inesattezza lessicale nell'uso del termine "confisca", il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato l'art. 154, comma 3, del DPR 30/05/2002 n.155 disponendo la devoluzione allo Stato delle somme quando l'avente diritto è ignoto o irreperibile dopo i termini previsti. Ha precisato che per ottenere la restituzione occorre fornire prova specifica dello ius possidendi e che la lettura del dispositivo in udienza vale come comunicazione ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.p.; inoltre ha richiamato l'art.151 DPR per i termini di devoluzione. Il ricorso è stato dunque ritenuto manifestamente infondato e inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura di violazione di questa norma rispetto al provvedimento di devoluzione.

  • art. 240 c.p.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ha condiviso l'idea che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione costituisse una 'integrazione' del dispositivo della sentenza ai sensi di questo articolo.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Norma citata in relazione ai provvedimenti resi de plano; il giudice dell'esecuzione aveva emanato provvedimenti in esecuzione ma il ricorso non è stato ritenuto fondato.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 155, art. 154, comma 3

    Se l'avente diritto alla restituzione di somme o valori sequestrati è ignoto o irreperibile, tali beni sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

    La Corte ha interpretato questa disposizione come base legittima per la devoluzione allo Stato delle somme quando non è possibile identificare o reperire gli aventi diritto, anche se la sentenza proscioglie l'imputato.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 155, art. 151

    Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari

    Consente al magistrato di disporre la devoluzione o la vendita a norma dell'art.154 con ordinanza comunicata all'avente diritto decorsi 30 giorni dalla comunicazione rituale di restituzione, non ritirando il bene.

  • art. 148, comma 2, c.p.p.

    La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore tiene luogo delle notificazioni o comunicazioni del relativo provvedimento.

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'avvenuto dissequestro effettuata con la lettura del dispositivo in udienza valga come comunicazione/ notifica al ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (provvedimenti economici e di condanna alle spese).

Massime di principio

  • Se il titolare delle somme sequestrate è ignoto o irreperibile, dopo i termini previsti (es. sei mesi dalla sentenza passata in giudicato) il giudice può disporre la devoluzione allo Stato ai sensi del DPR 155/2002 art.154.
  • La mera assoluzione o il favore della detenzione non bastano a dimostrare il titolo di proprietà: chi richiede la restituzione deve fornire prova specifica dello ius possidendi.
  • La lettura del dispositivo in udienza vale come comunicazione/ notificazione ai presenti o rappresentati, e può incidere sui termini per il ritiro o le ulteriori impugnazioni.
  • Un'imprecisione lessicale nel provvedimento (es. usare "confisca" invece di "devoluzione") non annulla l'atto se sussiste una base normativa sostanziale che ne giustifica l'effetto.
  • Le contestazioni sull'esecuzione (incidente di esecuzione) devono essere proposte nei modi e nei tempi adeguati; l'omessa contestazione tempestiva può rendere il ricorso inammissibile.

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