Sentenza n. 1119/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente e retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare € 1.500,00 a titolo di carta docente e a corrispondere € 1.238,96 a titolo di retribuzione professionale docente relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi dal 7 ottobre 2020 al 9 giugno 2021, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovato dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 gennaio 2025. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora, la rivalutazione monetaria delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario deve svolgere il munus in via obbligatoria e depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione qualora non venga richiesto l’insediamento del commissario. Ha respinto la domanda di rivalutazione monetaria, perché non prevista dal titolo esecutivo e perché, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, circostanza non provata. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
In materia retributiva esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, con esclusione di questi ultimi per la medesima eccedenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento.
- In caso di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile e non ostacolabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando appartiene alla stessa amministrazione resistente, l’incarico è privo di compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, o fino alla scadenza del termine assegnato quando l’interessato non solleciti l’insediamento del commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme o accessori non risultanti dal titolo esecutivo, come la rivalutazione monetaria non prevista dalla sentenza da eseguire.
- Per i crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili: la rivalutazione è riconoscibile soltanto per l’eventuale maggiore importo rispetto agli interessi, purché tale eccedenza sia provata.
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