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Circolare

Circolare numero 27 del 1-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi importi del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza 1 gennaio, 1 maggio e 1 novembre 1990 e, di conseguenza, gli aggiornamenti dei limiti di reddito mensili rilevanti per il riconoscimento degli assegni familiari per familiari a carico. Precisa che tali limiti riguardano i soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare, restano fissati in via definitiva all'inizio di ciascun anno e continuano a valere per i casi di fratelli, sorelle e nipoti secondo la disciplina vigente. Chiarisce inoltre che la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia non fa venir meno altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico. Le sedi devono informare tempestivamente i datori di lavoro.

Aggiornamento 1990 dei trattamenti minimi e dei limiti di reddito per assegni familiari

Aggiornamento 1990 dei trattamenti minimi e dei limiti di reddito per assegni familiari

La circolare fornisce l'aggiornamento dei trattamenti minimi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 1990 e indica i corrispondenti limiti di reddito mensili da utilizzare ai fini dell'accertamento del carico economico per il riconoscimento degli assegni familiari. Vengono inoltre chiariti l'ambito soggettivo di applicazione, l'utilizzo dei nuovi limiti per alcune ulteriori fattispecie e gli effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia sui benefici connessi alla vivenza a carico.

Nuovi importi del trattamento minimo

In applicazione delle vigenti norme sulla perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato per il 1990 nei seguenti importi mensili:

  • dal 1 gennaio 1990: L. 484.500;
  • dal 1 maggio 1990: L. 496.600;
  • dal 1 novembre 1990: L. 506.050.

Limiti di reddito per il diritto agli assegni familiari

In relazione ai suddetti trattamenti minimi, la circolare stabilisce i nuovi limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento della non autosufficienza economica del familiare e, quindi, per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari:

  • dal 1 gennaio 1990:
    • L. 682.350 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.194.100 per due genitori;
  • dal 1 maggio 1990:
    • L. 699.400 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.223.950 per due genitori;
  • dal 1 novembre 1990:
    • L. 712.700 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.247.250 per due genitori.

Applicazione ai casi di fratelli, sorelle e nipoti

La circolare precisa che i nuovi limiti di reddito devono essere presi in considerazione anche, secondo le disposizioni già in vigore e già comunicate, nelle ipotesi di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, facendo riferimento all'indice unitario di mantenimento.

Soggetti interessati e disciplina applicabile

I limiti di reddito indicati riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare prevista dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. Si tratta dei lavoratori autonomi espressamente richiamati nella circolare, nonché dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti continuano ad applicarsi le specifiche normative relative agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione.

Fissazione annuale definitiva dei limiti

La circolare richiama inoltre l'art. 6, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, per ribadire che i limiti di reddito restano fissati in via definitiva nella misura determinata all'inizio di ogni anno.

Effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia

Per i soggetti interessati, e anche per coloro ai quali si applica la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non produce effetti sulla permanenza di altri diritti e benefici che dipendono dalla vivenza a carico o che ad essa sono connessi.

Indicazioni operative alle sedi

Le sedi sono incaricate di comunicare immediatamente ai datori di lavoro i nuovi importi dei limiti di reddito mensili e le istruzioni contenute nella circolare, ponendo particolare rilievo al chiarimento relativo alla non incidenza della cessazione dei trattamenti di famiglia sugli altri diritti collegati alla vivenza a carico.

Punti principali

Nuovi trattamenti minimi 1990

In applicazione della perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato, per il 1990, in L. 484.500 dal 1 gennaio, in L. 496.600 dal 1 maggio e in L. 506.050 dal 1 novembre.

Aggiornamento dei limiti di reddito per gli assegni familiari

In relazione ai nuovi trattamenti minimi, vengono adeguati i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento del carico economico e quindi per il diritto agli assegni familiari: dal 1 gennaio 1990 L. 682.350 per coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato e L. 1.194.100 per due genitori; dal 1 maggio 1990 rispettivamente L. 699.400 e L. 1.223.950; dal 1 novembre 1990 rispettivamente L. 712.700 e L. 1.247.250.

Estensione ai casi di fratelli, sorelle e nipoti

I nuovi limiti devono essere utilizzati anche, secondo le disposizioni già vigenti e già comunicate, nelle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, applicando l'indice unitario di mantenimento.

Ambito soggettivo di applicazione

I limiti di reddito riguardano i soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, cioè i lavoratori autonomi indicati nella circolare e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche norme sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Fissazione definitiva dei limiti annuali

Richiamando l'art. 6, comma 18, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, la circolare precisa che tali limiti restano fissati in via definitiva nella misura calcolata all'inizio di ogni anno.

Effetti sulla vivenza a carico

Per i soggetti interessati, e per quelli cui si applica la normativa dell'assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non comporta la cessazione di altri diritti o benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.

Comunicazioni operative

Le sedi sono invitate a dare immediata comunicazione ai datori di lavoro dei nuovi importi dei limiti di reddito mensili e delle istruzioni impartite, evidenziando in particolare il chiarimento secondo cui la cessazione dei trattamenti di famiglia non incide sugli altri diritti collegati alla vivenza a carico.

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