Circolare numero 29 del 2-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 7-bis del D.L. n. 231/1989 ai lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende colpite dalla siccità dell’annata agraria 1988-1989. Richiama le istruzioni del Ministero del Lavoro per l’attribuzione, negli elenchi anagrafici 1989, del maggior numero di giornate già riconosciuto nel 1988, con specifiche modalità operative e documentali. Precisa inoltre che, per il 1988, i benefici risultano assorbiti dalle disposizioni generalizzate del D.L. n. 390/1989. In allegato è riportato l’elenco dei Comuni interessati, distinto per Regione e provincia.
Benefici previdenziali e assistenziali per lavoratori agricoli colpiti dalla siccità 1988-1989
Benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli colpiti dalla siccità 1988-1989
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 7-bis del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di provvidenze a favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende colpite dall’eccezionale siccità dell’annata agraria 1988-1989. Il documento chiarisce inoltre le modalità operative per l’attribuzione del maggior numero di giornate negli elenchi anagrafici e riporta l’elenco dei Comuni interessati.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 7-bis richiama le provvidenze previste dall’art. 5, commi 6, 7 e 8, del D.L. 31 luglio 1987, n. 319, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400, a favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all’art. 1 del D.L. n. 231/1989. Tra i destinatari sono inclusi anche i piccoli coloni e i compartecipanti.
Ambito territoriale e aziende interessate
Le aziende rilevanti sono quelle agricole, singole o associate, situate:
- nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218;
- nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità nell’annata agraria 1988-1989.
Il Ministero del Lavoro precisa che le aziende danneggiate sono quelle ubicate nelle aree delimitate dalle Regioni ai sensi dell’art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nell’ambito dei Comuni dichiarati colpiti dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Benefici riconosciuti per il 1988
Con la circolare ministeriale n. 96 del 24 ottobre 1989 viene chiarito che, in virtù del rinvio ai commi 6 e 7 del D.L. n. 319/1987, agli operai a tempo determinato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti individuali e familiari occupati presso aziende ubicate nelle zone indicate è riconosciuto, per gli anni 1988 e 1989, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse a un numero di giornate non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per il 1987 e per il 1988.
Per l’anno 1988, tuttavia, i benefici di cui trattasi risultano assorbiti da quelli analoghi introdotti in via generalizzata dall’art. 5, comma 3, del D.L. 7 dicembre 1989, n. 390. Tale disposizione ha recepito il contenuto di precedenti decreti-legge poi decaduti per mancata conversione, estendendo l’attribuzione del maggior numero di giornate del 1987 a tutti gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni del territorio nazionale colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel 1988, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti familiari occupati presso aziende danneggiate.
Benefici per il 1989 e modalità operative
Per l’anno 1989 le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura operanti nei Comuni del Mezzogiorno e nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena, Pesaro e Urbino dichiarati colpiti devono, in sede di compilazione degli elenchi anagrafici 1989, attribuire agli aventi diritto il maggior numero di giornate riconosciuto per l’anno 1988.
Operativamente:
- nella colonna "GIORNATE" degli elenchi anagrafici 1989 va indicato il numero di giornate risultante dagli elenchi 1988, se superiore alle giornate effettivamente lavorate nel 1989;
- le giornate effettivamente lavorate nel 1989 devono comunque essere riportate nella colonna "NOTE".
Documentazione da presentare
Poiché l’art. 7-bis riguarda i lavoratori dipendenti dalle aziende colpite dalla siccità, per ottenere l’attribuzione del maggior numero di giornate del 1988 gli interessati devono presentare alle Commissioni un’apposita dichiarazione:
- del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti;
- del concedente, per i compartecipanti e i piccoli coloni.
La dichiarazione deve attestare l’occupazione nell’anno 1989 presso aziende danneggiate.
Elenco dei Comuni colpiti
In allegato è riportato l’elenco dei Comuni dichiarati colpiti dall’eccezionale siccità dell’annata agraria 1988-1989, valido ai fini dell’applicazione dei benefici per l’anno 1989. L’elenco è suddiviso per Regione e provincia e comprende, a seconda dei casi, interi territori provinciali o regionali e singoli Comuni specificamente individuati.
Punti principali
Riferimento normativo e ambito soggettivo
L’art. 7-bis del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 286, riconosce ai lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all’art. 1 del medesimo decreto le provvidenze previste dall’art. 5, commi 6, 7 e 8, del D.L. 31 luglio 1987, n. 319, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 400. Tra i destinatari sono compresi anche i piccoli coloni e compartecipanti.
Aree e aziende interessate
Le aziende considerate sono quelle agricole, singole o associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena, Pesaro e Urbino, colpite dall’eccezionale siccità verificatasi nell’annata agraria 1988-1989. Il Ministero del Lavoro precisa che le aziende danneggiate sono quelle ubicate nelle aree delimitate dalle Regioni, ai sensi dell’art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nell’ambito dei Comuni dichiarati colpiti dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Benefici per il 1988
In base alla circolare ministeriale n. 96 del 24 ottobre 1989, gli operai a tempo determinato, i piccoli coloni e i compartecipanti individuali e familiari occupati presso aziende ubicate nelle zone indicate e danneggiate dalla siccità hanno diritto, per gli anni 1988 e 1989, alle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse a un numero di giornate non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per il 1987 e per il 1988. Tuttavia, per l’anno 1988, tali benefici risultano assorbiti da quelli analoghi concessi in via generalizzata dall’art. 5, comma 3, del D.L. 7 dicembre 1989, n. 390.
Benefici e operazioni per il 1989
Per l’anno 1989 le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura operanti nei Comuni del Mezzogiorno e nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena, Pesaro e Urbino dichiarati colpiti devono attribuire agli aventi diritto il maggior numero di giornate riconosciuto per il 1988. In concreto, nella colonna "GIORNATE" degli elenchi anagrafici 1989 va indicato il numero di giornate riportato negli elenchi del 1988 se superiore alle giornate effettivamente lavorate nel 1989; queste ultime devono comunque essere riportate nella colonna "NOTE".
Documentazione richiesta ai lavoratori
Poiché i benefici si riferiscono ai lavoratori dipendenti dalle aziende colpite dalla siccità, gli interessati devono presentare alle Commissioni un’apposita dichiarazione del datore di lavoro, oppure del concedente nel caso di compartecipanti e piccoli coloni, dalla quale risulti l’occupazione nell’anno 1989 presso aziende danneggiate.
Elenco dei Comuni colpiti
La circolare allega l’elenco dei Comuni dichiarati colpiti dall’eccezionale siccità dell’annata agraria 1988-1989, valido ai fini dell’applicazione dei benefici per il 1989. L’elenco è articolato per Regione e provincia e comprende, tra gli altri, interi territori provinciali o regionali per alcuni ambiti e, per altri, singoli Comuni specificamente indicati.
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