Circolare numero 28 del 2-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridetermina, dal 1° gennaio 1990, retribuzioni convenzionali e contributi orari/mensili dovuti per lavoratori domestici, lavoratori domestici extracomunitari, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché apprendisti. Gli aggiornamenti discendono dall’aumento ISTAT del costo della vita pari al 6,5% e da specifiche modifiche normative su contributo sanitario, Fondo di garanzia, Fondo pensioni, malattia e altre aliquote speciali.
Aggiornamento 1990 dei contributi per domestici, pescatori e apprendisti
Aggiornamento 1990 dei contributi per domestici, pescatori e apprendisti
La circolare aggiorna, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, le retribuzioni convenzionali e i contributi dovuti per alcune categorie particolari di lavoratori. L’adeguamento tiene conto dell’incremento del costo della vita pari al 6,5% e di diverse disposizioni normative che incidono sulle aliquote contributive e sui contributi speciali.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici, l’art. 1 della legge n. 895/1980 impone la variazione delle retribuzioni orarie convenzionali in funzione dell’indice del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Per il 1990, in base all’aumento ISTAT del 6,5%, le retribuzioni convenzionali sono fissate in:
- 3.560 lire per retribuzioni effettive fino a 5.050 lire;
- 5.050 lire per retribuzioni effettive superiori a 5.050 lire e fino a 7.570 lire;
- 7.570 lire per retribuzioni effettive superiori a 7.570 lire.
Sulla base di tali fasce, e tenuto conto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale, del Fondo di garanzia per il TFR e del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la circolare indica i contributi orari dovuti dai datori di lavoro dal 1° gennaio 1990, distinguendo tra importi comprensivi o meno della quota CUAF. Le cifre tra parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari, l’art. 13 della legge n. 943/1986 prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% a carico dei lavoratori extracomunitari, calcolato sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché per i domestici esistono fasce di retribuzione convenzionale, tale ulteriore contributo viene applicato su queste fasce.
Dal 1° gennaio 1990 i contributi orari risultano quindi maggiorati rispetto a quelli ordinari e sono riportati per ciascuna fascia di retribuzione effettiva e convenzionale. Anche in questo caso, gli importi tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia inoltre agli allegati con il prospetto analitico e la tabella dei coefficienti di ripartizione.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, la circolare considera l’aumento medio del costo della vita e rivaluta il salario medio convenzionale giornaliero, già fissato dal 1° gennaio 1989 in 23.290 lire. Applicando l’incremento del 6,5% e l’arrotondamento alle dieci lire per eccesso, il valore giornaliero sale a 24.810 lire.
Da tale importo deriva una retribuzione convenzionale mensile di 620.000 lire, ottenuta moltiplicando il salario giornaliero per 25 giorni e arrotondando alle 1.000 lire. Su questa base devono essere calcolati i contributi per il 1990 per i pescatori associati in cooperativa. Inoltre, per effetto del decreto-legge n. 86/1988, il contributo di malattia è elevato da 1.800 a 2.400 lire mensili.
Per i pescatori autonomi, l’importo complessivo del contributo mensile, già fissato dal DM 22 giugno 1989 in 65.762 lire, viene determinato per il 1990 in 70.538 lire, con composizione indicata come segue:
- FPLD: base 682 lire, adeguamento 54.002 lire;
- Tbc: base 62 lire, integrativo 12.400 lire;
- ex ENAOLI: base 62 lire, integrativo 930 lire;
- malattia: 2.400 lire.
La circolare richiama anche quanto già precisato in una precedente circolare RCV del 12 gennaio 1988 con riferimento al comma 19 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.
Apprendisti
Per gli apprendisti, l’aumento del costo della vita comporta la rideterminazione dei contributi dovuti per il 1990 ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975. I valori indicati sono:
- FPLD: 3.127 lire, di cui 97 lire a titolo di contributo base;
- assicurazione contro la tubercolosi: 90 lire;
- cassa unica assegni familiari: 40 lire.
Il contributo di malattia, in base al decreto-legge n. 86/1988, è fissato in 240 lire settimanali per il 1990; restano invariati il contributo di maternità, pari a 32 lire settimanali, e quello contro gli infortuni, pari a 180 lire settimanali. Il totale dovuto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1990 è quindi pari a:
- 3.709 lire settimanali per gli apprendisti soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni;
- 3.529 lire settimanali per gli apprendisti esclusi da tale assicurazione.
Riparto degli oneri e aliquota contributiva per apprendisti
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, la circolare precisa che i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, salvo il contributo di maternità di 32 lire, che rimane comunque dovuto. Per tre Regioni a statuto speciale - Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - l’onere contributivo resta invece a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La circolare ricorda infine che, per effetto dell’art. 21 della legge n. 41/1986, agli apprendisti si applica l’onere contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti anche per l’assicurazione generale obbligatoria IVS e per il Servizio Sanitario Nazionale, con una riduzione rispetto alle aliquote ordinarie. Considerando le aliquote vigenti per i lavoratori comuni, pari al 7,29% per l’IVS e allo 0,90% per il SSN, ne deriva per gli apprendisti un’aliquota complessiva del 4,69%, composta da:
- 4,29% per IVS;
- 0,40% per SSN.
La decorrenza di tale assetto è dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1990.
Punti principali
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1° gennaio 1990 le retribuzioni orarie convenzionali sono rivalutate in base all’aumento ISTAT del 6,5% e arrotondate alle dieci lire per eccesso. Le fasce risultano: 3.560 lire fino a 5.050 lire di retribuzione effettiva; 5.050 lire per retribuzioni effettive da 5.051 a 7.570 lire; 7.570 lire oltre 7.570 lire. Sulla base di tali retribuzioni e delle aliquote vigenti per SSN, Fondo di garanzia TFR e FPLD, i contributi orari dovuti dal datore di lavoro sono aggiornati con distinzione tra importi comprensivi o esclusi della quota CUAF e con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per il personale domestico extracomunitario si applica anche il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle fasce di retribuzione convenzionale dei domestici. Dal 1° gennaio 1990 i contributi orari vengono quindi maggiorati rispetto ai valori ordinari; la circolare riporta gli importi per ciascuna fascia e precisa che la cifra fra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore. Sono richiamati anche i relativi prospetti analitici e le tabelle dei coefficienti di ripartizione.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, il salario medio convenzionale giornaliero sale da 23.290 lire a 24.810 lire, applicando l’incremento del 6,5% e l’arrotondamento alle 10 lire. Da tale valore deriva una retribuzione convenzionale mensile pari a 620.000 lire, ottenuta moltiplicando il valore giornaliero per 25 giorni e arrotondando alle 1.000 lire. Su questa base, per il 1990, i contributi dei pescatori associati in cooperativa e dei pescatori autonomi sono aggiornati; per questi ultimi il contributo complessivo mensile è fissato in 70.538 lire, includendo FPLD, Tbc, ex ENAOLI e malattia. Il contributo di malattia è elevato a 2.400 lire mensili.
Apprendisti
Per gli apprendisti, a seguito dell’aumento del costo della vita, i contributi dovuti per il 1990 sono determinati in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160/1975. I valori sono: FPLD 3.127 lire, di cui 97 lire come contributo base; tubercolosi 90 lire; CUAF 40 lire. Il contributo di malattia è fissato a 240 lire settimanali, quello di maternità resta 32 lire settimanali e quello contro gli infortuni 180 lire settimanali. Ne deriva un onere complessivo settimanale di 3.709 lire per gli apprendisti assicurati contro gli infortuni e di 3.529 lire per quelli esclusi.
Riparto degli oneri e aliquota complessiva per apprendisti
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, ad eccezione di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove l’onere è a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Inoltre, viene ricordato che agli apprendisti si applica, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990, l’obbligo contributivo previsto per i lavoratori dipendenti anche per IVS e SSN, con riduzione di tre punti dell’aliquota IVS e di 0,50 punti della quota SSN: l’aliquota complessiva risulta quindi pari al 4,69% (4,29% IVS e 0,40% SSN).
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