Circolare numero 26 del 26-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’avvio, dal 1° gennaio 1990, del nuovo Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, con sostituzione del previgente sistema delle Esattorie II.DD., precisando che in Sicilia il nuovo servizio non è ancora operativo. Vengono indicate le conseguenze in materia previdenziale e contributiva per i concessionari/agenti della riscossione, per le aziende e gli istituti di credito già esattori o di nuova costituzione, nonché per le aziende esattoriali cessate che corrispondano emolumenti arretrati o mantengano personale per la gestione stralcio. Sono inoltre richiamati i codici contributivi da utilizzare e le modalità di denuncia con i modelli DM10 e 01/M.
Nuovo Servizio di riscossione tributi e disciplina previdenziale degli impiegati esattoriali
Nuovo Servizio di riscossione dei tributi e disciplina previdenziale connessa
La circolare dà conto dell’avvio del nuovo Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, operativo dal 1° gennaio 1990 in sostituzione del sistema delle Esattorie II.DD. Vengono chiariti gli effetti dell’innovazione sul piano previdenziale e contributivo per concessionari, aziende esattoriali cessate e soggetti di nuova costituzione, con particolare attenzione alla continuità del Fondo di previdenza esattoriale e agli adempimenti dichiarativi e versamenti da effettuare.
Decorrenza e ambito territoriale del nuovo sistema
Dal 1° gennaio 1990 il nuovo sistema è entrato in funzione su 125 ambiti territoriali distribuiti sull’intero territorio nazionale, con esclusione della Regione Siciliana, nella quale il servizio non è ancora operativo perché deve essere istituito dalla Regione nell’esercizio della propria competenza legislativa. La circolare precisa che in alcune province l’ambito territoriale è unico, mentre in altre sono stati costituiti due ambiti, uno comprendente il capoluogo e alcuni comuni e l’altro il restante territorio provinciale.
Fondo di previdenza: nuova denominazione e continuità della disciplina
In applicazione dell’articolo 125 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali assume dal 1° gennaio la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici". Il Fondo conserva la natura di previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria IVS e continua a essere disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, per tutti i rapporti pendenti.
Obblighi dei concessionari e modalità contributive
Gli impiegati dipendenti dai concessionari, qualificati anche come agenti della riscossione, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo. I concessionari devono continuare a osservare le stesse regole applicate in precedenza dalle aziende esattoriali per il versamento dei contributi e la denuncia delle retribuzioni, utilizzando il sistema previsto dal D.M. 5 febbraio 1969. Nell’ambito della procedura DM10, con codice statistico contributivo 6.03.01, devono essere versate anche le contribuzioni proprie del Fondo, con i seguenti codici:
- X 100, per il 5,50%;
- X 200, per il 17% dovuto per il T.F.R.
La presentazione del modello DM10 deve riguardare il mese di gennaio 1990 e i successivi.
Compilazione dei modelli 01/M
La circolare conferma che restano immutate le modalità di compilazione dei modelli 01/M per l’anno 1990 relativamente al quadro delle retribuzioni particolari, indicando il codice F per il Fondo pensioni e il codice C per il T.F.R.
Assegnazione degli ambiti e classificazione dei soggetti
Gli ambiti territoriali sono stati attribuiti, da un lato, a società, aziende e istituti di credito che al 31 dicembre 1989 erano già titolari di Esattorie II.DD. e, dall’altro, a aziende e istituti di credito non operanti con il Fondo esattoriali a tale data, nonché a società di nuova costituzione con oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione. I primi devono continuare a utilizzare la posizione contributiva già in essere al 31 dicembre 1989; i secondi devono essere inquadrati e classificati nell’archivio anagrafico delle aziende con il c.s.c. indicato dalla circolare e, per l’attività di riscossione, devono operare con una matricola aziendale distinta da quella bancaria.
Nuove società e richieste di iscrizione al Fondo
La circolare esclude la possibilità di iscrivere all’ex Fondo esattoriali i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1990 da società di recente costituzione che si fossero organizzate in previsione del conferimento della concessione, ma non avessero ancora iniziato concretamente l’attività di agente della riscossione. Per tali soggetti non sussisteva infatti alcun obbligo derivante dalla legge n. 377/1958 né dall’articolo 125 del D.P.R. n. 43/1988. Le S.A.P. sono invitate a segnalare i casi verificatisi e a comunicare il numero dei lavoratori transitati dalle gestioni esattoriali ai nuovi concessionari.
Aziende esattoriali cessate e regolarizzazioni contributive
Le aziende esattoriali che non siano diventate concessionarie e che cessino l’attività di riscossione dal 1° gennaio 1990 restano tenute a versare i contributi sugli emolumenti di competenza del 1989 o di anni precedenti eventualmente corrisposti nel 1990 in base ai contratti collettivi della categoria e ai contratti integrativi aziendali. Per la regolarizzazione devono essere utilizzati i modelli DM10/V e 01/M-VIG2, secondo le istruzioni della circolare n. 51059 R.C.V. del 14 novembre 1986 e successive integrazioni; la denuncia DM10/V deve essere contraddistinta dal codice tipo denuncia E (integrativa) e riportare come periodo il mese di dicembre 1989.
Gestione stralcio
Le aziende esattoriali cessate devono continuare a rispettare la legge 2 aprile 1958, n. 377 qualora, dal 1° gennaio 1990, mantengano in servizio o assumano personale destinato alla gestione stralcio delle esattorie, entro il limite temporale della gestione stessa.
Chiarimento finale sulla decorrenza
La circolare ricorda infine che l’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, inizialmente prevista per il 1° gennaio 1989, è stata posticipata al 1° gennaio 1990 dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, precisazione utile per inquadrare correttamente il regime transitorio e le connesse responsabilità contributive.
Punti principali
Decorrenza del nuovo servizio e situazione della Sicilia
Dal 1° gennaio 1990 è in funzione il nuovo Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, che sostituisce il sistema di esazione tramite le Esattorie II.DD. Il servizio non risulta ancora entrato in funzione in Sicilia, in quanto la Regione Siciliana deve provvedere alla relativa istituzione nell’ambito della propria competenza legislativa.
Ridenominazione del Fondo di previdenza e continuità normativa
Per effetto dell’articolo 125 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali assume dal 1° gennaio la nuova denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici". Gli impiegati dipendenti dai concessionari/agenti della riscossione restano obbligatoriamente iscritti al Fondo secondo la legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, che continua a disciplinare i rapporti pendenti.
Natura del Fondo e obblighi contributivi dei concessionari
Il Fondo mantiene natura di forma di previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria IVS. Di conseguenza, i concessionari devono continuare a osservare le disposizioni già applicate dalle aziende esattoriali per il versamento dei contributi e la denuncia delle retribuzioni secondo il sistema previsto dal D.M. 5 febbraio 1969. Nell’ambito della procedura DM10 con codice statistico contributivo 6.03.01, i concessionari devono versare anche la contribuzione propria del Fondo con i codici X 100 (5,50%) e X 200 (17% dovuto per il T.F.R.), presentando il modello DM10 relativo al mese di gennaio 1990 e ai successivi.
Adempimenti 01/M e retribuzioni particolari
Restano invariate le modalità di compilazione dei modelli 01/M per l’anno 1990 per quanto riguarda il quadro delle retribuzioni particolari, con l’indicazione del codice F per il Fondo pensioni e del codice C per il T.F.R.
Ambiti territoriali e soggetti assegnatari
Il nuovo sistema di riscossione è articolato su 125 ambiti territoriali sull’intero territorio nazionale, esclusa la Regione Siciliana. In alcune province l’ambito è unico; in altre sono stati costituiti due ambiti, uno riferito al capoluogo di provincia e ad alcuni comuni e l’altro al restante territorio provinciale. Gli ambiti sono assegnati sia a società e a aziende o istituti di credito già titolari di Esattorie II.DD. al 31 dicembre 1989, sia a aziende, istituti di credito e società di nuova costituzione operanti come concessionari della riscossione.
Posizioni contributive dei soggetti già esattori
Le società e gli istituti di credito che al 31 dicembre 1989 erano già titolari di esattorie II.DD. devono continuare ad adempiere agli obblighi assicurativi e previdenziali utilizzando la posizione contributiva già in atto a tale data. Per l’attività di riscossione devono operare nell’ambito della procedura DM10 con il codice statistico contributivo 6.03.01.
Nuovi concessionari: inquadramento e matricola aziendale
Le aziende e gli istituti di credito non operanti al 31 dicembre 1989 con il Fondo esattoriali, nonché le società di recente costituzione aventi per oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione, devono essere inquadrati e classificati nell’archivio anagrafico delle aziende con il codice statistico contributivo indicato. Per l’attività di riscossione devono utilizzare una matricola aziendale distinta da quella già attribuita per l’attività bancaria.
Richieste di iscrizione anticipata al Fondo da parte di società di nuova costituzione
Viene chiarito che non possono essere accolte le richieste delle società di recente costituzione che abbiano assunto lavoratori prima del 1° gennaio 1990 per l’impianto iniziale dell’organico, se tali società non avevano ancora iniziato l’attività di concessionari della riscossione. La circolare precisa che tali soggetti non erano tenuti all’osservanza della legge n. 377/1958, né in quanto non esattori né in base all’articolo 125 del D.P.R. n. 43/1988, non avendo ancora assunto la veste di agenti della riscossione.
Informazioni richieste alle S.A.P.
Le S.A.P. devono fornire agli uffici notizie sui casi analoghi verificatisi nel proprio ambito di competenza e comunicare, appena possibile, il numero dei lavoratori transitati dalle gestioni esattoriali alle dipendenze dei nuovi concessionari.
Aziende esattoriali cessate: emolumenti arretrati
Le aziende esattoriali che non sono divenute concessionarie e che dal 1° gennaio 1990 cessano l’attività di riscossione, se nel corso del 1990 corrispondono emolumenti di competenza dell’anno 1989 o precedenti in base ai C.C.N.L. di categoria e ai contratti integrativi aziendali, devono versare i relativi contributi prescritti. Per la regolarizzazione contributiva devono utilizzare i modelli DM10/V e 01/M-VIG2 secondo le istruzioni della circolare n. 51059 R.C.V. del 14 novembre 1986 e successive integrazioni; la denuncia DM10/V deve essere indicata con codice tipo denuncia E (integrativa) e periodo dicembre 1989.
Gestione stralcio delle esattorie
Le aziende esattoriali cessate devono comunque continuare ad osservare la legge 2 aprile 1958, n. 377 se, dal 1° gennaio 1990, mantengono in servizio o assumono personale destinato alla gestione stralcio delle esattorie, limitatamente al periodo di tale gestione.
Proroga dell’entrata in vigore del nuovo sistema
La circolare ricorda che l’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, inizialmente prevista per il 1° gennaio 1989, è stata differita al 1° gennaio 1990 dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44.
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