Circolare numero 30 del 5-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la concessione, per il 1989, del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato sospesi per effetto della siccità eccezionale verificatasi nell’annata agraria 1988-1989 nei territori del Mezzogiorno e in alcune province del Centro Italia. Il beneficio spetta in deroga al requisito di 181 giornate di effettivo lavoro, per un massimo di 90 giornate, a decorrere dal 25 agosto 1989, con specifiche istruzioni per domande, controlli, conversione di prestazioni già richieste, accredito dei contributi figurativi e contabilizzazione degli oneri.
Trattamento sostitutivo della retribuzione per lavoratori agricoli colpiti da siccità 1988-1989
Trattamento sostitutivo della retribuzione per lavoratori agricoli colpiti da siccità 1988-1989
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 7-bis della legge 4 agosto 1989, n. 286, che estende ai lavoratori agricoli sospesi per la siccità eccezionale dell’annata agraria 1988-1989 una specifica provvidenza economica. Il beneficio riguarda i territori del Mezzogiorno e le province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino, con oneri a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
Ambito soggettivo e territoriale
Sono interessati gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende agricole ubicate nelle aree delimitate dalle Regioni, nell’ambito dei Comuni dichiarati colpiti dall’eccezionale siccità dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. La circolare precisa che l’evento deve risultare accertato con decreto ministeriale e che la delimitazione dei territori danneggiati spetta alla Regione ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 616/1977.
Requisiti per il beneficio e misura della prestazione
Per i lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza della siccità è riconosciuto, per l’anno 1989, il trattamento sostitutivo della retribuzione in deroga al requisito minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro richiesto dall’art. 8 della legge n. 457/1972. La prestazione è fruibile a decorrere dal 25 agosto 1989, data di entrata in vigore della normativa, e fino a un massimo di 90 giornate.
La circolare chiarisce che, qualora il lavoratore non abbia maturato il requisito occupazionale per l’integrazione salariale ordinaria, può essere ammesso alla provvidenza eccezionale. Restano ferme le condizioni di collegamento causale tra sospensione e calamità.
Esclusioni e conversione di giornate già richieste
Sono esclusi dal beneficio gli operai agricoli occupati presso imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali dell’industria.
La circolare prevede inoltre la possibilità di convertire, su domanda, eventuali giornate di trattamento ordinario già richieste o concesse dopo l’entrata in vigore della legge n. 286/1989, qualora non spettanti per mancanza del requisito occupazionale, purché riferite a sospensioni determinate dalla medesima avversità atmosferica.
Limiti procedurali e silenzio-assenso
Per questa provvidenza, dato il carattere eccezionale dell’intervento, non trova applicazione la disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 16 della legge n. 457/1972 relativa al silenzio-assenso.
Istruzioni operative per aziende e sedi
Per ottenere la conversione delle giornate già richieste ai sensi della legge n. 457/1972, le aziende devono presentare apposita domanda oppure reiterare quella già inoltrata, utilizzando il mod. I.S. Agr. 1 e indicando espressamente la normativa invocata: "Art. 7 bis L. n. 286".
Nei casi in cui il territorio comunale sia stato solo parzialmente colpito dalla siccità, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione della competente autorità comunale, attestante che l’azienda è situata nel territorio dichiarato colpito dall’evento.
Gli U.Pro.CAU. devono verificare:
- che i lavoratori sospesi risultino dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole operanti in comuni totalmente colpiti, al momento della sospensione;
- nei casi di territorio parzialmente colpito, che alla domanda sia allegata la dichiarazione comunale;
- la sussistenza delle altre condizioni, compresa la riferibilità della sospensione alla calamità.
Accertati i requisiti, si procede al riconoscimento del diritto alle integrazioni salariali, alla loro corresponsione oppure alla conversione delle giornate di trattamento ordinario in giornate di trattamento straordinario, per i periodi decorrenti dal 25 agosto 1989.
Trattamenti di famiglia
Per l’erogazione dei trattamenti di famiglia sulle giornate di integrazione salariale non sono richiesti adempimenti specifici, poiché le procedure automatizzate già consentono la corresponsione delle prestazioni ai soggetti aventi titolo.
Contributi figurativi e riflessi pensionistici
Le giornate di integrazione salariale liquidate ai sensi della legge n. 286/1989 sono considerate utili ai fini del diritto e della misura della pensione, al pari dei periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi della legge n. 457/1972. Per l’accredito dei contributi figurativi si rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare del 9 luglio 1983, mentre per l’inserimento delle giornate nell’archivio contributivo magnetico devono essere seguite le modalità indicate dalla circolare del 5 aprile 1977.
Istruzioni contabili
La circolare individua una specifica procedura contabile per la liquidazione diretta delle provvidenze a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. In particolare:
- il trattamento sostitutivo della retribuzione è rilevato in DARE sul conto CSR 30/06 e in AVERE sul conto CSR 10/30, al netto delle ritenute erariali contabilizzate sul conto GPA 27/09;
- l’assegno per il nucleo familiare connesso alla prestazione è rilevato in DARE sul conto AFR 30/06;
- gli eventuali recuperi sono registrati sui conti CSR 24/06 per il trattamento sostitutivo e AFR 24/06 per l’assegno al nucleo familiare;
- il recupero delle somme già erogate per giornate di integrazione salariale ordinaria da convertire avviene con la scrittura CSR 30/06 a CSR 24/30;
- per l’onere dei trattamenti di famiglia le Sedi devono effettuare la quantificazione e la registrazione contabile con AFR 30/06 a AFR 24/30.
La copertura assicurativa dei periodi figurativi da accreditare resta invece a carico della Sede Centrale.
Variazioni al piano dei conti
In allegato la circolare istituisce i conti necessari alla gestione contabile del beneficio, con denominazioni complete e abbreviate riferite al trattamento sostitutivo della retribuzione, ai relativi recuperi e all’assegno per il nucleo familiare connesso alla prestazione.
Punti principali
Ambito normativo e finanziamento
L’intervento deriva dall’art. 7-bis della legge 4 agosto 1989, n. 286, che richiama le provvidenze dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 319/1987. La spesa è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all’art. 1 della legge n. 590/1981 e successive modificazioni.
Beneficiari e requisiti
Sono destinatari gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende agricole ubicate nei territori del Mezzogiorno e nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità eccezionale dell’annata agraria 1988-1989. Il beneficio spetta ai lavoratori sospesi dal lavoro per tale causa anche se non hanno maturato il requisito ordinario di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro.
Misura della prestazione e decorrenza
Il trattamento può essere riconosciuto per l’anno 1989 a decorrere dal 25 agosto 1989, data di entrata in vigore della normativa, fino a un massimo di 90 giornate. La provvidenza sostituisce la retribuzione nei periodi di sospensione determinati dalla siccità e opera in deroga al requisito occupazionale normalmente richiesto per l’integrazione salariale agricola.
Esclusioni e casi particolari
Sono esclusi gli operai agricoli alle dipendenze di imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali dell’industria. Le eventuali giornate di trattamento ordinario già concesse dopo l’entrata in vigore della legge, ma non spettanti per mancanza del requisito occupazionale, possono essere convertite su domanda se riferite a sospensioni causate dalla medesima calamità.
Accertamento dell’evento e delimitazione territoriale
L’eccezionalità della siccità è accertata con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste ai sensi dell’art. 4 della legge n. 590/1981; la delimitazione dei territori danneggiati nell’ambito dei Comuni è effettuata dalla Regione ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 616/1977. Non si applica il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’ultimo periodo dell’art. 16 della legge n. 457/1972.
Istruzioni operative per le domande
Per la conversione delle giornate già richieste ai sensi dell’art. 8 della legge n. 457/1972 le aziende devono presentare apposita domanda o reiterare quella già inoltrata, usando il mod. I.S. Agr. 1 con l’indicazione "Art. 7 bis L. n. 286". Nei territori comunali colpiti solo parzialmente, alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione dell’autorità comunale che attesti la localizzazione dell’azienda nell’area dichiarata colpita.
Controlli delle sedi e trattamento di famiglia
Gli U.Pro.CAU. devono verificare che i lavoratori sospesi fossero, al momento della sospensione, dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole operanti nei comuni totalmente colpiti; nei casi di territorio parzialmente colpito, deve essere presente la dichiarazione comunale. Accertate le altre condizioni, si procede al riconoscimento del diritto e alla corresponsione delle integrazioni o alla conversione delle giornate. Per i trattamenti di famiglia sulle giornate di integrazione salariale non sono richiesti adempimenti particolari, poiché le procedure automatizzate ne consentono già l’erogazione.
Contributi figurativi e archivio contributivo
Le giornate di integrazione salariale liquidate ai sensi della legge n. 286/1989 sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, come i periodi di integrazione salariale ordinaria ex legge n. 457/1972. L’accredito dei contributi figurativi e l’inserimento nell’archivio contributivo magnetico devono avvenire secondo le istruzioni richiamate dalle circolari del 1983 e del 1977.
Istruzioni contabili e conti istituiti
La circolare istituisce i conti CSR 30/06 e CSR 24/06 per il trattamento sostitutivo della retribuzione e il relativo recupero, nonché AFR 30/06 e AFR 24/06 per l’assegno per il nucleo familiare connesso e il suo recupero. Per i periodi di integrazione salariale ordinaria da convertire in integrazione straordinaria si utilizza la scrittura CSR 30/06 a CSR 24/30; per l’onere dei trattamenti di famiglia si procede con AFR 30/06 a AFR 24/30. La copertura assicurativa dei periodi figurativi è rilevata dalla Sede Centrale.
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