Cassazione Penale, Ordinanza n. 14618/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per detenzione a fini di spaccio di grammi 23,50 di hashish. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Sosteneva che la destinazione allo spaccio fosse stata desunta da elementi probatori equivoci e valutati in modo illogico: il quantitativo di sostanza, compatibile a suo dire con uso personale di un forte assuntore documentato dal SerD; la presenza di due bilancini, giustificata come strumento per controllare il peso della sostanza acquistata; il foglio manoscritto con nomi e cifre, che non sarebbe stato provato come suo e che la difesa attribuiva a un coinquilino per debiti di gioco. Inoltre lamentava che non fossero stati adeguatamente considerati elementi favorevoli, quali l'assenza di suddivisione in dosi, il mancato rinvenimento di materiale per il confezionamento, l'assenza di denaro provento di reato e la capacità di reddito, tutti indicativi dell'uso personale della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata e sollecitando, in realtà, una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. È stata valorizzata la motivazione della Corte territoriale, fondata su un quadro indiziario unitario e coerente: il quantitativo di droga pari a 139 dosi, la presenza di due bilancini e il foglietto con nomi e cifre, ritenuto collegato all'attività di spaccio. Le giustificazioni difensive sono state reputate inattendibili, mentre gli elementi invocati a favore dell'imputato sono stati considerati recessivi. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La detenzione di sostanza stupefacente può integrare l'ipotesi di lieve entità, ma nel caso concreto la finalità di spaccio è stata ritenuta dimostrata da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da una valutazione globale e coordinata di indizi gravi, precisi e concordanti; il singolo elemento, isolatamente considerato, può apparire ambiguo, ma assume significato univoco nel contesto complessivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la sanzione può essere aumentata entro i limiti indicati dalla legge.
L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Viene richiamata come base normativa per la possibilità di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È citata per la regola secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere affermata mediante un apprezzamento complessivo di indizi convergenti, quali il quantitativo detenuto, gli strumenti di pesatura e la presenza di appunti con nomi e cifre riconducibili all'attività illecita.
- La compatibilità astratta del quantitativo di droga con un uso personale, la mancanza di denaro contante o di materiale di confezionamento non sono di per sé decisive se il giudice di merito ha spiegato in modo plausibile perché tali elementi siano recessivi rispetto al quadro indiziario complessivo.
- L'eventuale consumo personale di una parte della sostanza non esclude la configurabilità del reato quando la detenzione complessiva risulti finalizzata, anche solo in parte, allo spaccio.
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