Sentenza del 03/02/2023 n. 3443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo al 2008 (maggiore Ires, Irap e Iva) fondato su una verifica di magazzino e sull'applicazione di una percentuale di ricarico media ponderata (ufficio 16,08% vs società 15,23%). In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione del D.P.R. n.600/1973, artt.39 e 40 e censurava la ritenuta invalidità dell'accertamento per presunti errori nel p.v.c. e la conseguente azzeramento della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione. Dalla distinta di spedizione e dall'avviso di ricevimento risultava che la raccomandata era stata segnata come non consegnata per "irreperibilità del destinatario" e non risultava alcun ulteriore tentativo o ripresa del procedimento notificatorio da parte dell'Agenzia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di esito negativo della notifica postale non imputabile al notificante, l'ufficio deve riattivare tempestivamente il procedimento (entro la metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.), pena l'inammissibilità del ricorso. Perciò non è stato esaminato il merito delle censure sull'accertamento tributario. Nessuna condanna alle spese (intimata la contribuente); richiamata la deroga al D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater in relazione alla parte pubblica.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
Richiamati dall'Agenzia come norme rilevanti per la metodologia dell'accertamento; la Corte non è entrata nel merito delle interpretazioni invocate perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di notifica.
art. 360 c.p.c.
Norma invocata come mezzo di impugnazione per vizio di motivazione/violazione di legge; il motivo di cassazione è stato comunque inutilizzabile a causa dell'inammissibilità procedurale per notifica mancante.
art. 325 c.p.c.
termine e modalità di prosecuzione della notificazione
La Corte interpreta che, ove la notifica postale non vada a buon fine per cause non imputabili al notificante (es. irreperibilità), l'ufficio deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e compiere i necessari atti senza superare il limite temporale pari alla metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; in mancanza la parte assume il rischio dell'inammissibilità.
D.P.R. n. 115/2002
Richiamata per la questione delle spese e del contributo unificato: non si applica la norma agevolativa perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Per gli atti di impugnazione in Cassazione notificati a mezzo posta: se la raccomandata torna per "irreperibilità" e non si procede a un tempestivo nuovo tentativo di notifica (riattivazione del procedimento), il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La tempestività richiesta per la ripresa del procedimento notificatorio è rigorosa: l'ufficio/ricorrente deve riattivare le notifiche in un tempo non superiore alla metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- Occorre distinguere fra rifiuto di ricevere o temporanea assenza (che comportano regole diverse e talvolta deposito presso l'ufficio postale) e irreperibilità assoluta; la corretta compilazione dell'avviso di ricevimento/AR e la prova della successiva ripresa sono essenziali.
- In caso di contestazioni sostanziali sull'accertamento tributario, la Corte di legittimità interviene solo se il ricorso è ammissibile: la cura delle formalità procedurali è condizione di accesso al merito.
- Prassi consigliata per il ricorrente pubblico o privato: verificare l'indirizzo/domicilio del difensore, utilizzare strumenti di notifica più sicuri (PEC ove consentito), conservare e produrre documentazione delle attività di ripresa notificatoria per evitare inammissibilità.
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