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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4773 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo al 2002, con cui l'Agenzia aveva rideterminato induttivamente il reddito ai fini IVA, IRPEG e IRAP, sostenendo: la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, anche in caso di mera acquisizione documentale senza processo verbale di constatazione; l'illegittimità dell'accertamento induttivo fondato sull'omessa presentazione delle dichiarazioni; nonché l'illegittimità delle sanzioni. In Cassazione, inoltre, la società denunciava violazione di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei procedimenti tributari spetta esclusivamente all'Agenzia. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi contro l'Agenzia delle Entrate, rilevando che erano formulati in modo promiscuo e non specifico, confondendo violazione di legge e vizio di motivazione, senza rispettare i requisiti dell'art. 366 c.p.c. e, per i vizi motivazionali, dell'art. 366-bis c.p.c. Il quarto motivo riguardava inoltre una statuizione non presente nella sentenza impugnata. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    termine dilatorio di sessanta giorni

    La questione sostanziale riguardava l'applicabilità del termine prima dell'emissione dell'avviso di accertamento anche quando l'attività dell'Ufficio si fosse limitata all'acquisizione di documenti. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito perché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La società contestava l'uso dell'accertamento induttivo; anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    La società contestava l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento in presenza di dichiarazione non presentata. La censura è stata ritenuta inammissibile anche perché riferita a una statuizione non rinvenibile nella sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, artt. 360 e 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato. Non è sufficiente combinare indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione, lasciando alla Corte il compito di individuare la critica effettiva.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i vizi di motivazione dovevano essere accompagnati da uno specifico momento di sintesi; la sua mancanza ha contribuito all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere chiaramente tra violazione o falsa applicazione di legge, che riguarda l'interpretazione della norma, e vizio di motivazione, che riguarda la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente la censura proposta: ogni motivo deve indicare con precisione la statuizione contestata, la norma violata e il concreto errore attribuito al giudice.
  • Non è ammissibile contestare in Cassazione una decisione o una statuizione che non risulti effettivamente contenuta nella sentenza impugnata, salvo dedurre adeguatamente un error in procedendo e dimostrare che la relativa questione era stata proposta nei gradi precedenti.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, normalmente la legittimazione processuale spetta all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Anche una questione potenzialmente rilevante nel merito, come il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente o la legittimità dell'accertamento induttivo, può non essere esaminata se il ricorso è tecnicamente inammissibile.

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