Sentenza del 24/02/2017 n. 4802 - Corte di Cassazione
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina successiva alla l. n. 248 del 2006 - Giurisdizione del giudice tributario - Natura del credito - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita l’11 settembre 2009 sugli immobili di V.V. ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. La società contestava, tra l’altro, l’annullamento integrale dell’ipoteca, deducendo che la presenza di altre ipoteche o l’intervento in procedure esecutive di terzi non la rendeva illegittima, che la sproporzione rispetto al credito andava provata e che l’iscrizione sui beni conferiti in fondo patrimoniale doveva essere valutata ai sensi dell’art. 170 c.c. Il contribuente sosteneva invece che la CTR non avesse adeguatamente censurato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e lamentava l’omessa notifica delle cartelle presupposte.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo principale: dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006, le controversie sull’iscrizione ipotecaria dell’art. 77 sono devolute al giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito garantito; la norma è innovativa, non interpretativa. Ha accolto i motivi principali secondo, terzo, quarto, quinto e sesto: l’esistenza di altre ipoteche o l’intervento in esecuzioni altrui non determina di per sé l’illegittimità, e il limite ordinario è che il valore dell’iscrizione non ecceda il doppio del credito; occorre inoltre verificare se la sproporzione sia stata ritualmente dedotta. Per i beni in fondo patrimoniale trova applicazione l’art. 170 c.c.: rilevano il rapporto tra debito e bisogni familiari e, per debiti estranei a tali bisogni, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore; la prova dei presupposti per invocare l’impignorabilità grava su chi se ne avvale. La CTR aveva applicato erroneamente l’art. 160 c.c. e omesso gli accertamenti necessari. Il primo motivo incidentale del contribuente è stato rigettato; il secondo, relativo alla notifica delle cartelle, è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla validità dell’iscrizione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis
la CTP ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai rilievi che riguardavano cartelle relative a debiti non tributari ed ha, invece, deciso in ordine all'iscrizione ipotecaria nella sua interezza, facendo corretta applicazione della norma della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, poichè, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, l'iscrizione dell' ipoteca è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia.
L’iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; la giurisdizione non dipende dalla natura tributaria o non tributaria del credito garantito.
D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito dalla l. n. 248/2006
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, dato che non si può attribuire carattere interpretativo all'art. 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.
La disposizione ha carattere innovativo e si applica alle controversie promosse dopo la sua entrata in vigore; ha ampliato gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie includendovi l’iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Ora, i motivi sono fondati in quanto non rileva, ai fini di affermare o negare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, il fatto che il creditore abbia già iscritto altre ipoteche sui beni del debitore o sia intervenuto in procedure espropriative promosse da terzi poichè l'unico limite all'iscrizione di ipoteca è rappresentato dal fatto che, secondo quanto prevede il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, il valore dell'iscrizione ipotecaria non deve eccedere il doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
La preesistenza di altre ipoteche o la partecipazione a esecuzioni promosse da terzi non rende di per sé illegittima una nuova iscrizione. Il valore dell’ipoteca non deve superare il doppio dell’importo complessivo del credito; va inoltre verificato se l’eventuale sproporzione sia stata ritualmente contestata.
Codice civile, art. 170
l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purchè il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.
La tutela del fondo patrimoniale opera anche rispetto all’ipoteca non volontaria. L’iscrizione è ammessa se il debito è stato contratto per bisogni familiari oppure, se è estraneo a essi, quando il creditore non conosceva tale estraneità.
Codice civile, art. 160
La CTR da un lato ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 160 c.c., che disciplina i soli atti di disposizione posti in essere dai coniugi, dall'altro non ha fatto applicazione dei principi testè enunciati ed ha omesso di compiere i necessari accertamenti in fatto.
L’art. 160 c.c. disciplina gli atti di disposizione dei coniugi e non la diversa iscrizione ipotecaria eseguita dal creditore; per quest’ultima rileva l’art. 170 c.c.
Costituzione, art. 111, comma 2
alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Per economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può decidere direttamente una questione di diritto rimasta senza pronuncia in appello quando è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 384
alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La disposizione consente alla Cassazione di evitare il rinvio e decidere nel merito, in presenza di omessa pronuncia, se la questione giuridica è infondata e non servono ulteriori verifiche fattuali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
I motivi di cassazione devono essere formulati in modo da distinguere e identificare le specifiche censure riconducibili ai diversi vizi previsti dall’articolo. La sovrapposizione indistinta di violazione di legge e vizi motivazionali può risultare inammissibile, salvo che le questioni siano articolate e reciprocamente collegate in modo da rendere comprensibili le singole doglianze.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura di omessa pronuncia o di ultrapetizione va valutata alla luce delle domande e dei motivi effettivamente sottoposti al giudice; nel caso concreto la Corte ha escluso che l’omessa pronuncia imponesse il rinvio, decidendo direttamente la questione infondata.
Massime di principio
- Per le iscrizioni ipotecarie ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 impugnate dopo l’entrata in vigore della modifica del 2006, la giurisdizione è tributaria anche quando l’ipoteca garantisce crediti non tributari.
- La presenza di ipoteche già iscritte su altri beni o l’intervento dell’agente della riscossione in un’esecuzione promossa da terzi non bastano, da soli, a invalidare una nuova iscrizione; occorre considerare il limite quantitativo previsto dalla legge e le contestazioni ritualmente proposte.
- Per i beni in fondo patrimoniale, l’ipoteca non volontaria è valutata secondo l’art. 170 c.c.: conta il collegamento concreto tra il debito e i bisogni della famiglia, non la sola natura tributaria, imprenditoriale o professionale del debito.
- Chi invoca l’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare i presupposti della tutela, inclusa, quando rilevante, l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mancata indicazione delle cartelle interessate e degli atti processuali in cui il vizio di notifica era stato dedotto rende la doglianza inammissibile.
- La cassazione con rinvio lascia al giudice di merito gli accertamenti fattuali necessari; l’accoglimento del ricorso non equivale quindi a una decisione definitiva sulla validità dell’ipoteca.
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