Sentenza del 24/02/2017 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - Estratto di ruolo - Cartelle di pagamento - Ammissibilità del ricorso - Prescrizione quinquennale dei tributi - Si realizza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di procedere alla riscossione di tributi divenuti prescritti, sostenendo che il termine applicabile fosse quello quinquennale e che la mancata impugnazione delle cartelle non lo avesse trasformato nel termine ordinario decennale. È stata inoltre esaminata l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, dal quale risultavano le cartelle di pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile. La mancata impugnazione di cartelle validamente notificate rende irretrattabile il credito sotto il profilo sostanziale, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. L’art. 2953 c.c. opera infatti solo quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo. Pertanto, per i tributi soggetti a prescrizione quinquennale, l’ente deve dimostrare atti interruttivi intervenuti entro tale termine; in mancanza, la pretesa è prescritta.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
Le prescrizioni brevi si trasformano in prescrizione ordinaria decennale dal giorno in cui è intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato.
La norma non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento non impugnate. La conversione del termine quinquennale in quello decennale richiede un titolo giudiziale definitivo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 10 dicembre 2009, n. 25790
La mancata opposizione a un atto amministrativo o a una cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato e non comporta, da sola, la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può essere impugnato quando consente di contestare concretamente la pretesa risultante da cartelle emesse e notificate, secondo i presupposti processuali applicabili al caso.
- La mancata impugnazione di una cartella validamente notificata rende il credito non più contestabile nel merito, ma non ne prolunga automaticamente il termine di prescrizione.
- Occorre distinguere tra decadenza, prescrizione e definitività del credito: la definitività della cartella non elimina la prescrizione successiva.
- Per stabilire se il credito è prescritto bisogna individuare il termine previsto per quello specifico tributo e verificare la presenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine applicabile.
- Il termine decennale può operare quando esiste un titolo giudiziale definitivo; una cartella non impugnata, in quanto atto amministrativo, non produce normalmente questo effetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →