Sentenza del 24/02/2017 n. 4807 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE Conciliazione giudiziale - Novazione del titolo impositivo - Conseguenze - Caducazione della misura cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva chiesto misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 per garantire un credito tributario indicato in euro 33.208.749,45, al lordo delle rate già versate. La pretesa originaria, relativa a Irap, Ires e Iva 2006 e derivata dal processo verbale di constatazione del 22 dicembre 2009 (circa 78 milioni di euro, oltre sanzioni e interessi), era stata definita con conciliazione giudiziale del 15 marzo 2013, perfezionata con il pagamento della prima rata. La società ha sostenuto principalmente che la conciliazione aveva sostituito il titolo originario, facendo venir meno il presupposto legale della cautela e l’interesse dell’Agenzia a proseguire il giudizio cautelare. Ha inoltre denunciato ultrapetizione, uso di fatti non dedotti dalle parti per affermare il periculum in mora e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 69/44/13 del 13 maggio 2013, che aveva accolto l’istanza cautelare dell’Agenzia, e ha deciso nel merito respingendo tale istanza. La conciliazione giudiziale ha prodotto un titolo nuovo e novativo, sostitutivo del processo verbale di constatazione e dell’avviso di accertamento; poiché l’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 consente la cautela solo sulla base degli atti tipici ivi indicati, il titolo originario non poteva più giustificarla. I presupposti della cautela vanno valutati al momento della decisione, anche se l’istanza era stata presentata prima della conciliazione. La Corte ha escluso che la disciplina sulla perdita di efficacia della misura in caso di sentenza favorevole al contribuente imponesse una diversa conclusione: qui il giudizio era estinto per conciliazione, che aveva sostituito consensualmente il titolo, non semplicemente ridotto giudizialmente la pretesa. Spese dell’intero giudizio compensate per la delicatezza della questione interpretativa.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. n. 472/1997
Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, costituente la disposizione regolatrice fondamentale dell'istituto, prevede che l'ipoteca o il sequestro conservativo vengano consentiti all'ente impositore - quando quest'ultimo abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito - sulla base di uno degli atti in esso menzionati: atto di contestazione; provvedimento di irrogazione della sanzione; processo verbale di constatazione.
La misura cautelare tributaria può essere concessa soltanto sulla base di uno degli atti tipici indicati dalla norma. Venuto meno, per effetto novativo della conciliazione, il titolo originario che rientrava tra tali atti, la cautela non può essere mantenuta sulla base del nuovo accordo, non contemplato dall’art. 22.
Art. 22, comma 7, del d.lgs. n. 472/1997
La presente fattispecie non rientra infatti in tale disciplina, posto che l'estinzione del giudizio è qui intervenuta proprio a causa della conciliazione e della cessazione del contendere; sicchè da essa non è scaturita, come altrimenti accadrebbe, la definitività dell'atto impositivo impugnato e, per ciò solo, l'esigenza di permanenza della cautela.
La regola sulla perdita di efficacia della misura cautelare collegata a una sentenza favorevole al contribuente non esclude la caducazione quando il giudizio si estingue per conciliazione novativa: in tale ipotesi il titolo originario è sostituito dall’accordo e non diviene definitivo per effetto dell’estinzione.
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
la conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 - sia nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419 - ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive; "comportando l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute"
La conciliazione estingue la pretesa fiscale originaria e la sostituisce con una pretesa concordata, documentata da un nuovo titolo per la riscossione. Perciò non è una semplice modifica quantitativa dell’atto impositivo originario.
Massime di principio
- Quando una conciliazione giudiziale ha efficacia novativa, gli atti impositivi originari sono sostituiti dall’accordo; una misura cautelare fondata su quegli atti non può quindi proseguire automaticamente sulla base del nuovo titolo, se questo non appartiene agli atti tipici previsti dalla norma che autorizza la cautela.
- I presupposti giuridici e fattuali di una misura cautelare vanno valutati al momento della decisione, non soltanto al momento della presentazione dell’istanza. Un titolo inizialmente idoneo può dunque non bastare se viene successivamente meno.
- Non va confusa la riduzione giudiziale di una pretesa con la sua sostituzione consensuale: la conciliazione novativa produce un nuovo titolo e non rende semplicemente definitivo l’atto originario per effetto dell’estinzione del giudizio.
- La compensazione delle spese non modifica l’esito sostanziale: in questo caso l’istanza cautelare dell’ente impositore è stata respinta, pur con spese compensate per la delicatezza interpretativa della questione.
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