Sentenza del 24/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - Irpef-Irap-Iva - Reddito di impresa - Termini di accertamento - raddoppio in presenza di obbligo di invio di notizia di reato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la disciplina transitoria della Legge n. 208/2015 ha effetto sostitutivo rispetto alla precedente disposizione del D.Lgs. n. 128/2015. Di conseguenza, l'invio della notizia di reato dopo la scadenza del termine ordinario non consente di applicare il raddoppio dei termini. L'accertamento fondato esclusivamente sul termine raddoppiato risulta quindi tardivo e non può essere validamente mantenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto quando sussiste l'obbligo di trasmettere una notizia di reato. Il ricorrente ha sostenuto che, in base alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015, il raddoppio non potesse operare se la notizia di reato fosse stata inviata dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. Tale disciplina transitoria avrebbe sostituito la regola contenuta nell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015.
Norme richiamate
Art. 1, comma 132, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Disciplina transitoria del raddoppio dei termini di accertamento.
La disposizione ha natura sostitutiva rispetto alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 128/2015 e impedisce il raddoppio quando la notizia di reato è trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale.
La norma è stata superata, per la disciplina transitoria applicabile, dalla successiva previsione dell'art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che esista una possibile violazione penalmente rilevante: occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis e l'effettivo obbligo di trasmissione della notizia di reato.
- Quando una norma transitoria successiva disciplina integralmente la stessa materia, essa può sostituire la precedente disciplina transitoria e deve essere applicata per determinare la validità dell'accertamento.
- La notizia di reato deve essere trasmessa entro il termine ordinario previsto per l'accertamento; un invio successivo non può, secondo il principio affermato, riaprire o prorogare termini ormai scaduti.
- In casi analoghi è necessario confrontare la data di scadenza del termine ordinario, la data di invio della notizia di reato e la disciplina transitoria vigente per il periodo d'imposta interessato.
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