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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. -OMISSIS- del 4 maggio 2026, notificato in data 6 maggio 2026, con il quale è stata disposta “la revoca del provvedimento datato 29 settembre 2025, trasmesso con nota prot. -OMISSIS-, in virtù del quale alla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è stato conferito l’incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di -OMISSIS-, con decorrenza immediata e per la durata di anni tre, e la sua assegnazione provvisoria (trasferimento) presso il Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni”; - dei provvedimenti antecedenti e successivi correlati, quali: il decreto datato 4 febbraio 2026 con il quale è stato disposto l’avvio del procedimento volto a revocare il provvedimento di incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'incarico triennale di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria e contestuale assegnazione provvisoria presso il Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha revocato l'incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, precedentemente conferito per tre anni, disponendone contestualmente l'assegnazione provvisoria presso il competente Provveditorato regionale. È stato impugnato anche il decreto di avvio del procedimento di revoca e gli atti correlati. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono le principali doglianze della ricorrente: qualificazione della revoca come inadempimento contrattuale; lamentata violazione delle garanzie partecipative per la mancata adozione di un nuovo avvio del procedimento dopo una seconda ispezione; dedotta natura disciplinare dissimulata del trasferimento conseguente alla revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la revoca non fosse qualificabile come inadempimento contrattuale, poiché fondata su prevalenti ragioni oggettive di interesse pubblico, individuate in gravi problematiche organizzative e di sicurezza dell'istituto penitenziario. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: il procedimento era ancora pendente e, nel corso della seconda ispezione, la ricorrente era stata personalmente sentita e aveva potuto formulare osservazioni agli ispettori, sicché non era necessario un nuovo avvio. Ha inoltre ritenuto che l'assegnazione provvisoria costituisse una misura organizzativa, diretta a ristabilire un adeguato clima organizzativo e gestionale del reparto, e non una sanzione disciplinare mascherata. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente, essendo stata assegnata ad altro incarico, avrebbe potuto essere reintegrata nell'incarico originario in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca di un incarico organizzativo nel pubblico impiego può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti fondata su oggettive e prevalenti ragioni di interesse pubblico relative all'organizzazione e alla sicurezza del servizio, anziché su un mero inadempimento contrattuale.
  • La mancata adozione di un nuovo avviso di avvio del procedimento non comporta, in fase cautelare, l'elisione delle garanzie partecipative quando il procedimento originario sia ancora pendente e l'interessato, nel corso di ulteriori accertamenti ispettivi rilevanti, sia stato personalmente ascoltato e abbia potuto rappresentare le proprie osservazioni.
  • L'assegnazione provvisoria conseguente alla revoca di un incarico può qualificarsi come misura organizzativa, e non come sanzione disciplinare mascherata, quando sia motivata dall'esigenza di ristabilire l'equilibrio organizzativo e gestionale del reparto.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la perdita dell'incarico non determina un pregiudizio irreversibile, poiché l'interessato, mantenendo un'assegnazione lavorativa, può essere reintegrato nell'incarico in caso di accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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